AON ottiene vittoria in Consiglio di Stato sull'affidamento dei servizi advisory campani
Pubblicato il: 11/20/2025
Gli avvocati Giuseppe Ceceri e Gianfranco D’Angelo hanno assistito AON S.p.a.; l’avvocato Fabio Aprea ha rappresentato So.Re.Sa. S.p.a.; gli avvocati Lorenzo Lentini ed Ezio Maria Zuppardi hanno rappresentato CB Consulbrokers S.p.a. (anche per il RTI con GB Intermediazioni Assicurative S.r.l. e NMG S.r.l.).
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sull’appello n. 4628/2025, promosso da AON S.p.a. "Insurance & Reinsurance Brokers" contro CB Consulbrokers S.p.a. (capogruppo mandataria del costituendo RTI con GB Intermediazioni Assicurative S.r.l. e NMG S.r.l.), la Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.a.) e la Regione Campania (non costituita). Il procedimento riguarda l’affidamento diretto del servizio di Advisory per le Aziende Sanitarie della Regione Campania, disposto con determina di So.Re.Sa. n. 239 del 24 settembre 2024. La sentenza definitiva del Consiglio di Stato è stata pubblicata il 12 novembre 2025 (n. 8853/2025).
La vicenda trae origine dalla pubblicazione, da parte di So.Re.Sa., di un avviso sul portale ME.PA. il 3 luglio 2024 per la presentazione di proposte ai fini dell’affidamento diretto del servizio di Advisory previsto dall’art. 50 del d.lgs. 36/2023. All’esito della procedura hanno partecipato tre operatori, incluso un RTI guidato dalla CB Consulbrokers S.p.a. Il servizio, assegnato poi ad AON S.p.a. con notevole ribasso rispetto all’importo presunto, veniva contestato da CB sul fondamento, tra l’altro, della violazione del principio di rotazione negli affidamenti e dell’inattendibilità dell’offerta di AON.
In primo grado, il TAR Campania (sentenza n. 3671/2025) aveva accolto il ricorso di CB, ritenendo violato l’art. 49 del d.lgs. 36/2023 proprio per mancato rispetto della rotazione. Contro tale decisione ha proposto appello AON, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso originario e l’insussistenza delle doglianze di CB.
Focus decisivo ai fini della controversia è stato attribuito dal Consiglio di Stato al profilo procedurale relativo ai termini di impugnazione degli atti. Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso CB per tardività. Secondo la Sezione, la nota di So.Re.Sa. di riscontro alla diffida di CB non rappresentava un nuovo atto autonomamente impugnabile, ma un provvedimento meramente confermativo dell’aggiudicazione ad AON, che quindi andava impugnato nei termini ordinari. La nuova istanza di riesame non riapriva la valutazione degli interessi né la procedura amministrativa. È stato ribadito che, in materia di contratti pubblici, consentire interpretazioni estensive in tema di impugnabilità degli atti confermativi garantirebbe, in modo non ammissibile, l’elusione dei termini decadenziali per le impugnazioni.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello di AON, ha riformato la pronuncia del TAR e ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto da CB Consulbrokers. Ne discende il venir meno di ogni effetto impeditivo sull’affidamento del servizio a favore di AON. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione dell’alternanza degli esiti e della peculiarità della vicenda, mentre è stato dato atto che l’annullamento medio tempore della procedura di gara da parte della stessa amministrazione non incide sulla decisione adottata dal Collegio amministrativo.

