Regione Campania legittimata a riservare i posti letto RSA al pubblico
Pubblicato il: 11/20/2025
L'avvocato Arturo Umberto Meo ha rappresentato Centro Dimensione Azzurra S.r.l.; l'avvocato Rosaria Saturno ha assistito la Regione Campania; l'avvocato Arturo Testa ha rappresentato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud.
Con la sentenza n. 8854/2025, resa sul ricorso n. 3473/2025, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha deciso un contenzioso tra la società Centro Dimensione Azzurra S.r.l., la Regione Campania e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. Oggetto del giudizio era la riforma della sentenza n. 5561/2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, concernente l’autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) a Torre del Greco.
Il caso trae origine dalla richiesta di autorizzazione presentata dal Centro Dimensione Azzurra per una struttura RSA con 40 posti letto. Inizialmente, la Commissione aziendale della ASL Napoli 3 Sud aveva riconosciuto il fabbisogno di soli 15 posti letto, invitando la società a rimodulare la domanda. Nonostante l’adeguamento da parte della ricorrente, con successiva nota del 19 dicembre 2023 la ASL ha dichiarato l’istanza improcedibile per mancanza di fabbisogno, citando una delibera aziendale che assegnava i posti letto esclusivamente a strutture pubbliche. Il Centro ha quindi impugnato i provvedimenti innanzi al TAR, deducendo la violazione dei principi di legittimo affidamento e di irretroattività e censurando la riserva integrale al pubblico.
Il TAR Campania, con sentenza n. 5561/2024, ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione del principio tempus regit actum e la discrezionalità delle autorità sanitarie nella programmazione dell’offerta. Il TAR ha escluso la formazione di un affidamento giuridicamente tutelabile e la violazione dei termini procedimentali come elementi idonei a modificare la normativa applicabile al momento della decisione.
In appello, Centro Dimensione Azzurra ha reiterato la censura circa il dominio dell’atto sopravvenuto della ASL, denunciando il ritardo procedimentale e il conseguente affidamento sorto in capo al privato. Si sono costituite in giudizio Regione Campania e ASL Napoli 3 Sud, sostenendo la legittimità del loro operato.
Il Consiglio di Stato ha ribadito la prevalenza della disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento, confermando la legittimità dell’applicazione della delibera sopravvenuta sulla programmazione del fabbisogno. È stato nuovamente escluso che la comunicazione endoprocedimentale della ASL possa radicare un diritto tutelabile in capo al richiedente, e rimarcato che il privato dispone di strumenti giurisdizionali per contestare l’inerzia amministrativa, nonché eventuali azioni risarcitorie nei casi previsti.
La decisione ha infine respinto l’appello di Centro Dimensione Azzurra, confermando il rigetto della richiesta di autorizzazione e stabilendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. Sul piano pratico, la sentenza sancisce che la riserva dei posti letto all’offerta pubblica da parte della Regione Campania risulta conforme al quadro normativo vigente, con effetti limitativi sull’ingresso di nuovi operatori privati nell’ambito RSA regionale.

