ASL Salerno vede confermata la nota di credito contro Radiosurgery Center
Pubblicato il: 11/20/2025
Gli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino hanno assistito Radiosurgery Center s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso in appello proposto dalla società Radiosurgery Center s.r.l. contro l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno in relazione a una nota di credito dell’importo di euro 338.906,27, emessa dalla ASL per il presunto superamento del tetto di prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2018. Il procedimento, identificato con il numero di registro generale 9236/2023, trae origine dal monitoraggio dell’attività del Centro nell’ambito dei limiti di spesa previsti dal contratto di accreditamento sottoscritto con la ASL.
La vicenda ruota attorno all’attività di radioterapia e stereotassia effettuata dalla Radiosurgery Center, struttura accreditata presso la ASL Salerno. In base alla nota n. 39187 del 18 febbraio 2021, la ASL chiedeva al Centro la restituzione di una somma superiore a 338.000 euro, giustificata dal superamento di oltre il 10% del valore medio della spesa per prestazioni rispetto all’anno precedente. La verifica era stata compiuta dal tavolo tecnico previsto dal contratto di accreditamento. Radiosurgery Center, tuttavia, contestava che la base di calcolo fosse riferita alle prestazioni fatturate e liquidate e non al reale volume delle prestazioni erogate, sostenendo che tali dati non coincidessero e che la metodologia della ASL penalizzasse la struttura anche in considerazione delle esigenze cliniche specifiche dei pazienti oncologici.
In primo grado, il TAR Campania, sezione staccata di Salerno (sentenza n. 791/2023), aveva respinto il ricorso della società, ritenendo legittima la richiesta della ASL Salerno. Il TAR aveva considerato corretta la motivazione della nota di credito in base alle norme contrattuali e non fondata la critica circa la competenza dell’UOC Assistenza Accreditata della ASL. Anche le censure di retroattività e carenza di motivazione della nota erano state respinte, evidenziando come il controllo anche a distanza d’anni fosse coerente con la limitatezza delle risorse pubbliche.
Nell’appello davanti al Consiglio di Stato, Radiosurgery Center ha riproposto le precedenti censure, lamentando tra l’altro la mancata valorizzazione da parte del TAR della differenza tra prestazioni erogate e quelle riconosciute e la supposta incompetenza dell’UOC a disporre la nota di credito, che secondo la società doveva spettare al Direttore Generale. Ha inoltre insistito sulla presunta lesione dell’affidamento e sulla sproporzione del provvedimento.
I giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato che la prestazione di terapia stereotassica debba essere considerata nel suo complesso e non in base al numero delle schermature, secondo anche precedenti decisioni della stessa sezione. Nell’esame della vicenda, il Collegio ha ritenuto corretta la competenza dell’UOC Assistenza Accreditata nell’adozione della nota di credito, come previsto dal contratto di accreditamento. Determinante è stata inoltre la constatazione che il limite del 10% era da calcolarsi sulle prestazioni effettivamente liquidate, secondo la delibera commissariale n. 84/2018 e l’accordo contrattuale tra le parti. Altri elementi giuridici chiave sono stati il rispetto della procedura prevista (anche nella partecipazione procedimentale e nella possibilità di replica da parte del Centro) e la legittimità del controllo a consuntivo sulla spesa sanitaria erogata dalle strutture accreditate.
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 12 novembre 2025, ha dunque respinto l’appello di Radiosurgery Center, confermando la sentenza del TAR e la legittimità della richiesta economica avanzata dalla ASL Salerno. Non è stata pronunciata condanna alle spese vista la mancata costituzione della ASL in giudizio nel grado di appello. La decisione comporta che la Radiosurgery Center sarà tenuta a restituire quanto richiesto dalla ASL, consolidando l’indirizzo sulla corretta interpretazione dei limiti di spesa e sulle modalità di calcolo delle prestazioni nell’ambito dei rapporti fra strutture sanitarie accreditate e servizio sanitario regionale.

