C.I.A. ottiene l’annullamento del diniego alla sanzione pecuniaria sul Grand Hotel Baglioni
Pubblicato il: 11/20/2025
L’avvocato Simone Nocentini ha assistito Compagnia Italiana Alberghi s.p.a.; gli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo hanno rappresentato il Comune di Firenze.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha deciso sul contenzioso tra Compagnia Italiana Alberghi s.p.a., proprietaria del Grand Hotel Baglioni di Firenze, e il Comune di Firenze, relativo al ricorso n. 9245/2022 (sentenza n. 8890/2025). Al centro della controversia vi era il diniego da parte del Comune di Firenze alla richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione per alcune difformità edilizie minori riguardanti l’ampliamento del loggiato dell’ultimo piano dell’immobile, già autorizzato con permesso di costruire n. 131 del 2012.
La vicenda prende le mosse dalla domanda di sanatoria presentata da CIA s.p.a. riguardante presunti errori e modesti incrementi di superficie (circa 20,10 mq) rispetto a quanto assentito dal permesso originario. L’azienda aveva contestato il diniego opposto dal Comune lamentando violazioni di norme urbanistiche regionali e comunali e sostenendo che l’asserito incremento fosse già autorizzato o comunque sanabile, anche in considerazione dell’assenza di un impatto strutturale pregiudizievole. Con motivi aggiunti sono stati inoltre impugnati successivi atti comunali, tra cui la dichiarazione di inefficacia della variante finale e il rigetto dell’istanza di sanzione alternativa alla demolizione per mancata produzione della relazione strutturale.
Il TAR Toscana aveva respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, rilevando l’assenza nei documenti progettuali della possibilità di ampliare ulteriormente la superficie oltre quanto autorizzato. Il TAR aveva anche ritenuto fondate le ragioni del Comune sia sul contrasto urbanistico sia sulla mancata dimostrazione del rischio strutturale connesso alla demolizione, respingendo l’applicabilità della sanzione pecuniaria in assenza di una giurata relazione tecnica.
In appello, CIA s.p.a. ha riproposto molte delle censure del primo grado, aggiungendo però che la disciplina sopravvenuta ammetterebbe comunque la tolleranza dell’incremento realizzato. L’aspetto centrale divenuto decisivo riguarda la valutazione se la mancata produzione di una relazione giurata potesse di fatto impedire l’accertamento del pregiudizio statico da parte del Comune e, conseguentemente, escludere il diritto all’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
Gli elementi giuridici che hanno segnato la decisione sono principalmente il dettato della legge regionale Toscana n. 65/2014 e la funzione dell’ente comunale nell’accertamento del rischio per la stabilità dell’edificio in caso di demolizione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, a fronte di allegazioni documentali del privato prospettanti il rischio strutturale, spetta all’ente territoriale svolgere le necessarie verifiche anche senza la produzione di una perizia giurata, non potendo fondare il diniego della sanzione solo sulla pretesa negligenza del privato istante.
La conclusione della controversia vede l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, del terzo motivo e dell’ultimo motivo di appello, con annullamento del provvedimento comunale datato 28 luglio 2017 che aveva escluso la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alternativa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, riconoscendo la complessità e la reciproca soccombenza delle parti. Giuridicamente, la sentenza impone al Comune di rivalutare la posizione di Compagnia Italiana Alberghi s.p.a. rispetto all’alternativa sanzionatoria, con potenziali riflessi economici favorevoli alla società ricorrente e rilevanti effetti in tema di tutela del patrimonio edilizio esistente.

