Regione Campania ottiene il rigetto della revocazione contro Sita Sud
Pubblicato il: 11/20/2025
Gli avvocati Carlo Colapinto e Filippo Colapinto hanno assistito Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud S.r.l.; l'avvocato Fabrizio Niceforo ha rappresentato la Regione Campania.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato con sentenza n. 8894/2025 sull'appello per revocazione proposto da Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud S.r.l., assistita dagli avvocati Carlo Colapinto e Filippo Colapinto, contro la Regione Campania, difesa dall’avvocato Fabrizio Niceforo. L’oggetto del giudizio (ricorso n. 8893/2024) concerneva la richiesta di revocazione della sentenza n. 6844/2024 della stessa Sezione del Consiglio di Stato, in una controversia di lunga durata relativa agli obblighi tariffari e alle compensazioni economiche tra l’azienda di trasporti e la Regione.
L’odierna vicenda scaturisce da una complessa sequenza di giudizi che vede Sita Sud contestare la corretta interpretazione e applicazione di alcuni contratti di servizio pubblico stipulati negli anni con la Regione Campania. L’azienda aveva già proposto ricorsi al TAR Campania e successivamente all’appello innanzi al Consiglio di Stato, contestando – tra l’altro – la qualificazione degli obblighi tariffari e il presunto mancato ripiano delle minori entrate, rivendicando il riconoscimento di compensazioni per le agevolazioni tariffarie imposte dalla Regione.
Il contenzioso ha visto diverse pronunce. Dopo una sentenza favorevole alla Regione da parte del TAR, fu presentata impugnazione al Consiglio di Stato. Successivamente, la sentenza n. 6844/2024 ha confermato la posizione regionale, ritenendo non dovute ulteriori compensazioni. Sita Sud ha quindi promosso il ricorso per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, ritenendo sussistenti errori di fatto revocatori, omissioni e errate letture di documenti e atti processuali precedenti.
Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha ricostruito analiticamente i motivi invocati da Sita Sud, articolati su molteplici presunti errori di fatto e di diritto relativi all’interpretazione degli atti, delle memorie e delle perizie di parte, nonché delle clausole contrattuali oggetto del contendere. Secondo il ricorrente, i vizi commessi avrebbero determinato l’omissione di pronunce su questioni fondamentali e l’adozione di decisioni basate su presupposti fattuali errati o travisati.
Il Consiglio di Stato ha puntualizzato i limiti della revocazione per errore di fatto nel processo amministrativo, chiarendo che essa può essere ammessa solo se ricorra una pura e semplice erronea percezione del contenuto materiale degli atti (errore sensoriale), riguardo a punti non controversi e solo se decisivi. Non è invece rimedio per contestare la valutazione o l’interpretazione degli atti da parte del giudice, già oggetto di specifica decisione motivata.
La sentenza ha quindi ritenuto che tutte le doglianze prospettate da Sita Sud mirassero, nella sostanza, a rimettere in discussione il merito già valutato dal collegio, traducendosi in critiche alla lettura compiuta dal giudice d’appello ed eccedendo i limiti propri del rimedio revocatorio. Ha anche rilevato come la mole e la natura argomentativa delle censure dimostrino la natura valutativa e non sensoriale degli assunti ricorrenti.
Di conseguenza, il ricorso per revocazione è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La società Sita Sud è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.000 euro in favore della Regione Campania. La decisione segna un chiaro principio sul rigoroso ambito applicativo del rimedio revocatorio nel processo amministrativo, riservandolo esclusivamente a casi di errore di mera percezione materiale e non a nuove valutazioni del materiale processuale.

