Sicurezza e Ambiente conferma la sua posizione nella concessione dei servizi stradali a Napoli
Pubblicato il: 11/21/2025
Gli avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito hanno rappresentato Sicurezza e Ambiente S.p.A.; gli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola hanno assistito il Comune di Napoli; gli avvocati Antonella Storoni e Giovanni Corbyons hanno rappresentato M.P.M. S.r.l..
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8928 del 2025 (RG n. 3025/2025), ha definito il contenzioso tra Sicurezza e Ambiente S.p.A. (SeA), Comune di Napoli e M.P.M. S.r.l. in relazione all'affidamento dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e trasporto di veicoli abbandonati nel capoluogo campano (CIG B27A591190), per un valore di 4.788.000 euro.
La controversia trae origine dall'indizione di una procedura di gara da parte del Comune di Napoli, basata sulla proposta di finanza di progetto presentata da Sicurezza e Ambiente.
Con la delibera di giunta n. 513 del 21 dicembre 2023, la proposta è stata giudicata di pubblico interesse, inserita nella programmazione triennale dell’ente e posta a base di una procedura ad evidenza pubblica, in cui il promotore gode del diritto di prelazione ex art. 193 del d.lgs. 36/2023.
La società M.P.M., operante su scala nazionale nello stesso settore, aveva contestato senza successo gli atti d'indizione della gara e i presupposti amministrativi, sollevando vizi di illegittimità amministrativa e di compatibilità comunitaria del diritto di prelazione riservato al promotore.
In primo grado il TAR Campania aveva respinto il ricorso di M.P.M. dichiarandolo inammissibile, principalmente per mancata partecipazione alla gara e per presunto difetto di legittimazione ad agire. M.P.M. aveva proposto appello principale contro la sentenza, mentre Sicurezza e Ambiente aveva avanzato un appello incidentale, insistendo sulla tardività delle impugnazioni relative alla delibera della giunta comunale che aveva approvato la proposta e riconosciuto il ruolo di promotore a SeA.
Elemento giuridico chiave nella decisione del Consiglio di Stato è stato il riconoscimento della necessità di immediata impugnazione, da parte di ogni operatore interessato, del provvedimento espresso con cui viene approvata la proposta (in questo caso la delibera n. 513/2023). Non essendo stata contestata nel termine di legge attraverso una tempestiva impugnazione, la delibera si è cristallizzata e le successive doglianze sugli atti di gara sono risultate inammissibili o irricevibili.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la pubblicazione sull’albo pretorio costituisca pubblicità legale, idonea a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso anche per soggetti non direttamente destinatari dell’atto. La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale di Sicurezza e Ambiente, dichiarando irricevibili e inammissibili i principali motivi di ricorso e i motivi aggiunti di M.P.M. S.r.l., confermando solo per un sesto motivo la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal TAR.
L’appello principale di M.P.M. è stato quindi rigettato nel merito. Dalla decisione discende la conferma della validità della procedura e dell’assegnazione della concessione a Sicurezza e Ambiente S.p.A., nonché il mantenimento della condanna di M.P.M. alle spese di lite di primo grado, mentre sono state compensate quelle del grado di appello, in considerazione della novità delle questioni interpretative. La sentenza contribuisce a fissare il principio della tempestiva tutela giurisdizionale sulle fasi di scelta e valutazione del promotore nelle procedure di project financing ad iniziativa privata.

