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Consorzio di Bonifica vede confermata la definizione bonaria nella questione sui crediti per la depurazione


Pubblicato il: 11/21/2025

L’avvocato Sergio Della Rocca ha assistito A.C.A. s.p.a. Gli avvocati Marco Morgione e Patrizia Tracanna hanno rappresentato il Comune di Chieti. Gli avvocati Ugo Di Silvestre e Lorenzo Lupo Timini hanno rappresentato il Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso in appello n. 9513/2021 proposto da A.C.A. s.p.a. in house providing, contro la sentenza breve n. 308/2021 del Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara. Le parti coinvolte sono la società A.C.A., il Comune di Chieti e il Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro.

L’oggetto del contendere ruotava attorno all’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tar a carico del Comune di Chieti, richiesto dal Consorzio per il pagamento di crediti legati al servizio di depurazione.

La vicenda trae origine dagli accordi di programma stipulati a partire dal 2006 tra il Comune di Chieti e il Consorzio per la gestione del servizio di depurazione in diversi impianti comunali. Nel 2017 la gestione del servizio idrico viene trasferita dal Comune ad A.C.A., lasciando in sospeso i rapporti economici tra gli attori. Nel 2018, il Consorzio richiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei corrispettivi, ottenuto con il D.P. n. 38/2020, che condanna il Comune a pagare oltre due milioni di euro. Il Comune, opponendosi, chiama in causa A.C.A., sostenendo che, per il servizio prestato dopo luglio 2017, sarebbe quest’ultima a doversi fare carico dei pagamenti.

Il Tar accoglie parzialmente l’opposizione: stabilisce che per le prestazioni rese dopo il 3 luglio 2017 la responsabilità grava su A.C.A., mentre per il periodo precedente permane in capo al Comune. I rapporti economici risultano così diversificati nel tempo e nelle responsabilità, determinando la necessità di ulteriori definizioni sulle competenze tra le parti. Giunti all’appello, la questione perde autonomia a seguito degli interventi dell’Ente Regionale Servizio Idrico (Ersi), che tramite propri provvedimenti determina d’ufficio tariffe e debiti tra A.C.A. e il Consorzio, riconosciuti e non contestati dalle parti.

Nel frattempo, il Comune risolve i rapporti con il Consorzio tramite atti formali e riconoscimento di debiti fuori bilancio. Il Consorzio stesso, nelle memorie, dà atto dell’ormai venuta meno dell’interesse alla pronuncia, poiché le pretese creditorie sono state sostanzialmente superate dagli atti amministrativi sopravvenuti e dalla loro mancata impugnazione.

L’elemento giuridico decisivo per la definizione della controversia è proprio la sopravvenuta determinazione delle tariffe e dei rispettivi crediti da parte di Ersi – accettata da Consorzio e A.C.A. – che rende priva di utilità concreta la prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Con la sentenza pubblicata il 14 novembre 2025, il Consiglio di Stato dichiara quindi la cessazione della materia del contendere, determinando altresì la compensazione integrale delle spese di lite. Dal punto di vista economico e giuridico, le decisioni e le somme spettanti sono ormai regolate dai provvedimenti amministrativi dell’ente competente, rendendo non più attuale la pretesa originaria dedotta in giudizio.

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