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La ASL Salerno si conferma sul tetto di spesa verso ICM


Pubblicato il: 11/24/2025

Gli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino hanno assistito l'Istituto Clinico Mediterraneo (ICM) S.p.a.; gli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta hanno rappresentato l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8953/2025 (RG n. 9296/2023), ha deciso sull’appello proposto dall’Istituto Clinico Mediterraneo (ICM) S.p.a. contro l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno in materia di accreditamento e regime di prestazioni sanitarie erogate nel 2014. Il cuore della controversia riguarda la decurtazione, per l’anno 2014, di euro 92.645,40 relative a prestazioni di chirurgia vascolare, operata dalla ASL per superamento dei tetti di spesa e presunta inappropriatezza di alcune prestazioni sia a pazienti regionali che extraregionali.

La vicenda trae origine dal provvedimento prot. n. 4413/2015 con cui l’ASL Salerno ha operato una sensibile decurtazione economica per il superamento dei limiti contrattuali di spesa, pari circa al 57% delle prestazioni eseguite a pazienti regionali e il 43% a pazienti extraregionali. L’ICM aveva contestato la decisione sostenendo la necessità di adeguare i tetti di spesa alle effettive esigenze di salute e al fabbisogno, anche in relazione al recupero della mobilità passiva, sostenendo altresì che le prestazioni extraregionali sarebbero dovute essere liquidate nella compensazione interregionale.

La controversia era stata inizialmente dichiarata inammissibile dal TAR Salerno per presunto difetto di giurisdizione (sentenza n. 1079/2021); in secondo momento, tuttavia, il Consiglio di Stato aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa e rinviato la questione al TAR, il quale con sentenza n. 951/2023 aveva respinto definitivamente il ricorso dell’ICM.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello. La decisione si è fondata su alcuni punti dirimenti. Primo, l’ICM non ha fornito prove concrete sull’appropriatezza e la necessità delle prestazioni eccedenti, pur avendo la disponibilità delle cartelle cliniche. Secondo, il tetto di spesa previsto dal contratto di accreditamento aveva natura inviolabile e doveva essere rispettato anche per le prestazioni a favore di pazienti extraregionali, in quanto anche queste incidono sull’equilibrio finanziario regionale e sarebbero altrimenti in grado di eludere il regime di contenimento della spesa. Terzo, le procedure di controllo sono state svolte secondo la normativa e con dati forniti dallo stesso ICM e validati tramite il sistema regionale.

La sentenza conclude respingendo l’appello dell’Istituto Clinico Mediterraneo e conferma la precedente decisione del TAR Salerno, con la compensazione delle spese processuali. Ne consegue la piena legittimità del provvedimento di decurtazione di euro 92.645,40 operato dalla ASL Salerno per l’anno 2014, riaffermando l’obbligo del rispetto integrale dei limiti di spesa pattuiti nei contratti di accreditamento tra strutture sanitarie private e il Servizio Sanitario Regionale.