Il Comune di Savignano sul Panaro ottiene conferma dalla Cassazione su ingiunzione IMU contro Polis SGR
Pubblicato il: 11/18/2025
L’avvocato Marco Zanasi ha rappresentato il Comune di Savignano sul Panaro. L’avvocato Marco Di Siena ha assistito Polis SGR S.p.A.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29570 del 2025 (RG 13775/2024), si è pronunciata su un ricorso di Polis SGR S.p.A. contro il Comune di Savignano sul Panaro e contro Area S.r.l. Unipersonale, relativo a una controversia in materia di IMU. Il procedimento trae origine dall’ingiunzione di pagamento notificata a Polis SGR S.p.A. per imposte IMU, oltre interessi e sanzioni, confermata sia in primo grado che in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna (sentenza n. 337/2024 del 12/04/2024).
Polis SGR S.p.A., non soddisfatta dell’esito, ha dunque proposto ricorso in Cassazione. La questione nasceva dall’opposizione di Polis SGR S.p.A. all’ingiunzione per il pagamento IMU, sostenendo che la società di gestione del fondo immobiliare (nella specie il fondo "Il Vignola") non fosse il soggetto passivo dell’imposta, ma che tale obbligo spettasse al fondo stesso, e rappresentando una serie di ulteriori questioni tra cui la presunta motivazione apparente della sentenza d’appello e l’interruzione del processo a seguito della messa in liquidazione del fondo.
Nel corso del contenzioso, i giudici del merito avevano confermato il rigetto del ricorso della società contribuente sia in primo che in secondo grado, ritenendo legittima l’ingiunzione, sulla base di avvisi di accertamento divenuti definitivi perché non impugnati. I rilievi di Polis SGR S.p.A. riguardavano la legittimazione della società di gestione alla riscossione e il profilo soggettivo dell’obbligazione IMU, oltre che questioni processuali riferite all’interruzione processuale.
La Suprema Corte, richiamando precedenti consolidati, ha ribadito che i fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è, dunque, titolare formale degli immobili e soggetto passivo dell’IMU. Inoltre, essendo gli atti di accertamento relativi ormai definitivi, l’ingiunzione di pagamento poteva essere contestata solo per vizi propri e non per questioni già coperte da giudicato. Sulla motivazione della sentenza d’appello, la Cassazione ha respinto ogni censura, avendo i giudici di merito ricostruito in diritto e in fatto le ragioni della loro decisione, non incorrendo dunque nei vizi prospettati dalla ricorrente.
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Polis SGR S.p.A., confermando la legittimità dell’azione esecutiva per il pagamento dell’IMU nei confronti della società di gestione e dichiarando infondate le questioni processuali sollevate. Da questa pronuncia derivano per Polis SGR S.p.A. l’obbligo di pagamento delle somme richieste a titolo di IMU, interessi e sanzioni, la condanna alle spese di legittimità liquidate in euro 7.600 per compensi, più accessori e raddoppio del contributo unificato.

