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Consiglio di Stato riconosce l'inammissibilità del ricorso di CSI Management


Pubblicato il: 11/24/2025

Gli avvocati Leopoldo De' Medici, Renzo Cuonzo e Stefano Gattamelata hanno assistito CSI Management S.r.l. L'avvocato Antonio Grieco ha rappresentato Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – Invitalia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sul ricorso presentato da CSI Management S.r.l. (RG n. 2477 del 2025), riguardante la revocazione della precedente sentenza n. 10422/2024, pubblicata il 27 dicembre 2024. Il contenzioso vedeva coinvolti, oltre a CSI Management, anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – Invitalia.

La vicenda trae origine dalla partecipazione di CSI Management, in raggruppamento con altre realtà, a una procedura di selezione indetta dal MIUR per progetti di ricerca industriale nell’ambito del programma operativo nazionale “ricerca e competitività 2007-2013”. Il progetto presentato dal raggruppamento è stato inizialmente escluso per presunta carenza dei requisiti economico-finanziari da parte di uno dei partecipanti.

In seguito a una serie di giudizi articolati tra TAR e Consiglio di Stato, si sono susseguite valutazioni e riesami, anche su ordine dei giudici amministrativi, circa la sussistenza dei requisiti economico-finanziari sulla base della documentazione prodotta. Nel corso degli anni, la società ha ottenuto parziali accoglimenti e annullamenti dei dinieghi ricevuti, ma i provvedimenti amministrativi hanno continuato a negare il finanziamento contestando il mancato rispetto dei parametri richiesti nei bilanci societari al momento della domanda.

L’ultimo segmento processuale riguarda la domanda di revocazione della sentenza n. 10422/2024 proposta da CSI Management, fondata sull’assunto che il giudice avrebbe fondato la decisione su un presunto errore di fatto circa la data dell’aumento di capitale sociale, avvenuto – secondo la società – prima della presentazione della domanda.

Il Consiglio di Stato, però, ha ricostruito il quadro delle motivazioni che avevano guidato le sentenze di primo e secondo grado, dalle quali emerge che la questione relativa all’aumento di capitale era stata specificatamente affrontata nei precedenti giudizi. In particolare, le sentenze avevano valutato tanto la natura e la tempistica della ricapitalizzazione quanto la sua irrilevanza rispetto ai parametri richiesti, sottolineando che tali valutazioni integravano un giudizio di diritto e non un errore materiale di fatto. Un elemento giuridico chiave della decisione è rappresentato dalla netta distinzione tra l’errore di fatto revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e la valutazione o apprezzamento del materiale istruttorio, che rimane nella disponibilità del giudicante.

Il Collegio ha chiarito che l’errore contestato da CSI Management concerneva una questione oggetto di specifico apprezzamento e non un fatto pacifico ignorato o travisato dal giudice. La decisione finale del Consiglio di Stato ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da CSI Management, escludendo la sussistenza dei presupposti di legge richiesti per tale rimedio straordinario. Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Giuridicamente, la sentenza chiude così definitivamente la disputa sulla revocazione, confermando la validità della precedente decisione sfavorevole a CSI Management e bloccando la possibilità di ulteriore riedizione del giudizio sui medesimi fatti.