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Dottori commercialisti confermata l’esclusiva sul visto di conformità fiscale


Pubblicato il: 11/24/2025

Gli avvocati Giovanni Cinque e Antonio Martini hanno assistito l’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet e la professionista Mariateresa Nesca. L’avvocato Patrizio Ivo D’Andrea ha rappresentato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, intervenuto ad opponendum.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8962/2025 (RG 1804/2023), si è pronunciato su un ricorso in appello proposto dall’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet, in persona del legale rappresentante pro tempore, insieme alla professionista Mariateresa Nesca.

Oggetto del contenzioso era la legittimità del diniego dell’Agenzia delle Entrate, ricevuto il 11 febbraio 2021, riguardo l’abilitazione della Nesca ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e IVA, prerogativa richiesta ai sensi della normativa fiscale italiana.

Il caso trae origine dal ricorso presentato davanti al TAR Puglia – Bari avverso il rifiuto opposto all’abilitazione al visto di conformità. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i tributaristi non rientrerebbero tra le categorie professionali abilitate a rilasciare il visto secondo il combinato disposto dell’art. 35 del D.Lgs. 241/1997 e dell’art. 3 del DPR 322/1998. Tale diniego era fondato sulla riserva legislativa a favore di specifiche categorie ordinistiche: dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, nonché soggetti iscritti ai ruoli camerali al 30 settembre 1993 per la sub-categoria tributi.

I ricorrenti hanno contestato la costituzionalità della disciplina, ritenendola discriminatoria verso la categoria dei tributaristi – riconosciuta come associazione professionale dalla legge n. 4/2013 – e in contrasto con i principi di uguaglianza e libertà di prestazione dei servizi anche in ambito europeo.

Respingendo le doglianze dei ricorrenti, il TAR aveva confermato la legittimità della scelta legislativa. In appello venivano sollevate questioni di legittimità costituzionale, anche davanti alla Corte costituzionale, nonché una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. L’iter della causa ha visto la temporanea sospensione per la rimessione delle questioni di costituzionalità (ordinanza collegiale del 31 gennaio 2024, n. 995) e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 144/2024, la quale ha dichiarato infondate le questioni proposte. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è intervenuto nel giudizio ad opponendum per tutelare l’attuale assetto normativo.

Dal punto di vista giuridico, sono risultati decisivi il carattere tassativo della lista delle categorie autorizzate al rilascio del visto di conformità e la differenza tra le professioni ordinistiche, fondate su un ordine professionale per legge e sottoposte a vigilanza pubblicistica e obbligo di esame di Stato, e le professioni associative non ordinistiche regolate dalla legge n. 4/2013.

La Corte costituzionale ha chiarito che la legge non equipara le professioni associative a quelle ordinistiche e che la riserva a queste ultime risponde a ragioni di interesse pubblico, efficacia dei controlli fiscali e contrasto all’evasione.

Parimenti, il Consiglio di Stato ha sottolineato come la scelta del legislatore sia giustificata e priva di intenti discriminatori o corporativi, visto il maggiore livello di garanzia e affidabilità richiesto per rilasciare il visto di conformità.

La decisione finale del Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado: la competenza esclusiva nel rilascio del visto di conformità fiscale spetta ai professionisti iscritti agli ordini previsti dalla normativa, con esclusione dei tributaristi associativi. Le spese processuali sono state compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate. La pronuncia sancisce la chiusura definitiva della controversia, consolidando gli effetti economico-giuridici dell’attuale assetto normativo e ribadendo la centralità delle categorie ordinistiche nel sistema dei controlli sulle dichiarazioni fiscali.