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GSE ottiene conferma definitiva sulla controversia degli incentivi fotovoltaici


Pubblicato il: 11/24/2025

L'avvocato Ulisse Corea ha assistito Master s.r.l.; gli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato con sentenza n. 8964/2025, pubblicata il 17 novembre 2025, sul ricorso in revocazione n. 3601/2024 proposto da Master s.r.l. contro Gestore dei servizi energetici s.p.a. (GSE).

Oggetto della controversia era la richiesta di revocazione della sentenza n. 2319/2024 dello stesso Consiglio di Stato, inerente un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Cervaro, già ammesso a tariffa incentivante in virtù di un provvedimento del 5 aprile 2012. La vicenda trae origine dal procedimento di verifica successivo a una richiesta di trasferimento della titolarità della convenzione incentivante dall’originaria titolare E-Building s.p.a. a Master s.r.l., cui era seguito un conflitto tra le parti.

Nel 2014 il GSE adottava un provvedimento di decadenza nei confronti di E-Building, annullando l’ammissione alla tariffa e risolvendo la convenzione. Master, poi acquirente del ramo d’azienda relativo all’impianto, si vedeva negare, nel 2016, il trasferimento della convenzione dal GSE, ricorrendo così al T.A.R. Lazio.

Quest’ultimo dichiarava inammissibili le domande di Master poiché il rapporto incentivante era stato già travolto dal provvedimento di decadenza del 2014, mai impugnato dalla ricorrente. Le fasi giudiziali hanno visto la conferma delle decisioni sfavorevoli a Master s.r.l.: dopo la sentenza di primo grado del T.A.R. Lazio n. 12509/2022, Master ricorreva in appello, sostenendo tra l’altro che la decadenza di E-Building non potesse riverberare effetti sulla sua posizione.

Il Consiglio di Stato (sent. n. 2319/2024) respingeva l’appello, ritenendo che la domanda di trasferimento non aveva più oggetto, e rigettava anche le altre pretese, compresa quella risarcitoria. Le spese erano compensate. La domanda di revocazione oggi decisa, avanzata da Master, era fondata sul presunto errore di fatto che avrebbe viziato la decisione d’appello: la società sosteneva che il giudice aveva travisato la documentazione disponibile, non considerando che la piena titolarità e responsabilità sull’impianto era già in capo a Master dal 2011.

Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto che nessun vero errore di fatto percettivo fosse riscontrabile, poiché le questioni sollevate erano già state puntualmente affrontate e motivate nella precedente sentenza, ricadendo piuttosto nella sfera della valutazione giudiziale. Gli elementi decisivi del giudizio sono stati il rigoroso richiamo ai criteri di configurabilità dell’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., chiarendo che non è ammissibile ridefinire profili di merito già oggetto di valutazione.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’errore di fatto deve essere manifesto e basarsi solo su una svista materiale nella lettura degli atti, non sulla loro interpretazione od apprezzamento. Con la sentenza odierna, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione di Master s.r.l., condannando la stessa alla rifusione in favore di GSE delle spese del giudizio per 15.000 euro oltre accessori di legge, e al pagamento di una sanzione di 2.000 euro ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. La decisione ha effetto definitivo sulla posizione della Master s.r.l., confermando la legittimità degli atti del GSE e chiudendo la controversia legata all’impianto fotovoltaico di Cervaro.