Comune di Barrea ottiene il riconoscimento della gestione autonoma dell’acqua
Pubblicato il: 11/24/2025
L’avvocato Roberto Giammaria ha assistito e rappresentato il Comune di Barrea e il Comune di Villetta Barrea. Gli avvocati Clizia Calamita Di Tria e Maria Cristina Vaccari hanno rappresentato l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo (ERSI Abruzzo).
Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) si è espresso con la sentenza n. 8971 del 17 novembre 2025 (RG n. 03179/2024) in merito alla controversia tra il Comune di Barrea, il Comune di Villetta Barrea e l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo (ERSI Abruzzo), avente ad oggetto la legittimità della gestione autonoma del servizio idrico da parte dei due comuni montani.
Il caso trae origine dal ricorso volto ad annullare la deliberazione ERSI Abruzzo del 30 giugno 2022 n. 36 e la nota del 14 settembre 2022 prot. n. 3721, con cui ERSI aveva qualificato come "non conforme" la gestione comunale e avviato la procedura di trasferimento della stessa al gestore unico. La vicenda riguarda la pretesa dei Comuni di Barrea e di Villetta Barrea di mantenere la gestione autonoma del proprio servizio idrico, in ragione di deliberazioni adottate nel 2006 ai sensi dell’art. 148, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, che prevedeva, per i comuni montani sotto i 1000 abitanti, l’opportunità—non l’obbligo—di aderire alla gestione unica, consentendo dunque la gestione diretta da parte dell’ente locale. Nel tempo, la normativa è stata soggetta a significative modifiche: l’introduzione, nel 2008, della necessità del previo consenso dell’Autorità di ambito e l’abrogazione, poi, del medesimo art. 148 nel 2012. Nel frattempo il legislatore, con modifiche del 2014 e del 2015, ha previsto che fossero fatte salve le gestioni autonome già istituite ai sensi della normativa previgente.
Il TAR per l’Abruzzo, con sentenza n. 30 del 2024, aveva respinto il ricorso dei due Comuni, rilevando che il salvataggio delle gestioni autonome sarebbe stato subordinato al previo consenso dell’ente di governo d’ambito secondo la versione dell’art. 148, comma 5, deliberata nel 2008.
I Comuni hanno appellato, sostenendo che il diritto alla gestione autonoma fosse già sorto con le delibere del 2006, dunque prima delle modifiche legislative; secondo tale tesi, il consenso successivamente richiesto non poteva retroagire agli atti già formati.
Il Consiglio di Stato ha cambiato l’orientamento rispetto al primo grado, analizzando nel dettaglio l’evoluzione normativa e individuando nella delibera del 2006 la manifestazione di volontà legittima e sufficiente, giacché adottata sotto la disciplina vigente allora—che non richiedeva assenso di altri enti. La Corte ha sottolineato che il successivo mutamento di normativa, pur orientato all’unicità della gestione, non può produrre effetto retroattivo in assenza di una specifica volontà legislativa, come prescritto dall’art. 11 delle preleggi.
Tale ricostruzione trova conferma anche nei rilievi della Corte costituzionale (sent. n. 65/2019), per cui il requisito del consenso dell’Autorità non può essere esteso alle gestioni già avviate prima della novella del 2008. L’elemento giuridico chiave che ha determinato la decisione è stato dunque l’impossibilità di applicare la normativa sopravvenuta a situazioni consolidate prive di una norma espressamente transitoria e la necessità di preservare l’affidamento degli enti locali nelle scelte valide in base alla disciplina del tempo.
Il Consiglio di Stato ha inoltre preso le distanze da contrarie pronunce della Cassazione (SSUU n. 11359/2020), ribadendo l’irretroattività delle modifiche legislative quanto ai diritti già sorti. La decisione accoglie l’appello dei Comuni di Barrea e Villetta Barrea, annullando i provvedimenti ERSI Abruzzo del 2022 che avviavano il trasferimento della gestione idrica al gestore unico. Le spese del giudizio sono state compensate. Conseguentemente, i due Comuni potranno continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, senza l’obbligo di trasferirlo al gestore unico d’ambito, nelle forme e nei limiti risultanti dagli atti del 2006.

