Consip confermata sulle regole della gara informatica
Pubblicato il: 11/24/2025
Gli avvocati Francesco Saverio Cantella e Filippo Lattanzi hanno assistito Im Direct s.r.l., in proprio e come mandataria del RTI Sim Nt s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8986/2025 (RG n. 5222/2025), pubblicata il 18 novembre 2025, si è pronunciato su una controversia che ha visto contrapposti Im Direct s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria di RTI costituito con Sim Nt s.r.l., alla Consip S.p.a. e ad alcune amministrazioni statali (Ministeri delle Imprese e del Made in Italy, dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri) in merito all’esclusione dalla partecipazione a una gara pubblica per la fornitura di personal computer e servizi connessi per pubbliche amministrazioni.
La controversia ha origine dall’impedimento tecnico riscontrato da Im Direct nella corretta presentazione dell’offerta telematica. In occasione della scadenza relativa alla gara per il Lotto 1 (composto da un appalto del valore massimo di oltre 218 milioni di euro, aggiudicabile al prezzo più basso), la società ricorrente non era riuscita ad effettuare l’invio della domanda per un errore nella compilazione del numero di partita IVA all’interno della piattaforma digitale acquistinretepa.it.
Nonostante la segnalazione tempestiva del problema, Consip - riconoscendo l’assenza di un malfunzionamento del sistema e la non imputabilità a mancanza di diligenza professionale - aveva concesso una finestra temporale straordinaria per completare l’operazione. In questa seconda occasione, tuttavia, la società non era stata in grado di perfezionare la presentazione della domanda a causa dell’accesso alla piattaforma con un profilo utente diverso rispetto a quello inizialmente utilizzato.
Il precedente grado di giudizio davanti al TAR Lazio si era concluso con il rigetto del ricorso presentato da Im Direct, che aveva quindi deciso di proporre appello al Consiglio di Stato, deducendo plurimi motivi, tra cui l’errata valutazione sulla diligenza professionale e la presunta mancanza di chiarezza delle regole di e-procurement in ordine all’identificativo del profilo utente.
Nel valutare la controversia, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio dell’autoresponsabilità in capo agli operatori economici, specie in presenza di sistemi di aggiudicazione digitali. Ha evidenziato che l’assenza di un malfunzionamento del sistema e la presenza di errori nella gestione dei profili di accesso sono elementi che non possono gravare sulla stazione appaltante. La decisione di Consip di concedere comunque una seconda possibilità è stata giudicata addirittura più favorevole rispetto ai margini normativi.
La Corte ha anche puntualizzato che il mancato completamento dell’invio dell’offerta per fattori imputabili esclusivamente al concorrente, come l’utilizzo di un profilo differente, ricade nella sfera di responsabilità della società interessata.
La sentenza, confermando la decisione del TAR e respingendo l’appello di Im Direct, stabilisce che la domanda di partecipazione esclusa dalla gara a causa di un errore materiale nella procedura telematica rimane inammissibile. Non si ravvisano, secondo la decisione, profili di colpa o violazione delle regole di gara da parte di Consip.
Il giudizio si chiude con la compensazione delle spese di lite, con conseguenze che si traducono nell’esclusione definitiva della società ricorrente dalla gara e nella conferma della prevalenza dei principi di autoresponsabilità degli operatori nel contesto delle procedure di e-procurement.

