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GSE prevale sulla definizione di energia incentivata per gli oneri di gestione


Pubblicato il: 11/25/2025

Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.; l’avvocato Giovanni Battista Conte ha assistito Sardinia Bio Energy S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 9014 pubblicata il 18 novembre 2025 (RG n. 9607/2024), si è pronunciato sull’appello proposto dal Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A. contro Sardinia Bio Energy S.r.l. Il contenzioso nasceva dall’impugnazione, da parte di GSE, della sentenza del TAR Lazio n. 10535/2024, che lo aveva condannato alla restituzione di somme per presunto errato calcolo degli oneri di gestione ex art. 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012.

Sardinia Bio Energy S.r.l., titolare di impianti alimentati a biomasse e beneficiaria di incentivi per energia rinnovabile tramite certificati verdi, nel 2018 aveva agito per la restituzione di 95.523,50 euro oltre interessi, ritenendo che il GSE avesse indebitamente addebitato contribuzioni superiori a quanto dovuto, parametrando gli oneri di gestione ai certificati verdi emessi (calcolati sulla base di produzione netta moltiplicata per coefficienti di maggiorazione previsti dalla legge), e non sull’energia incentivata in senso stretto.

In primo grado, il TAR Lazio aveva dato ragione alla società ricorrente, ritenendo che gli oneri dovessero essere correlati all’energia incentivata, e non ai certificati verdi, sulla base di una lettura letterale delle norme e della funzione attribuita ai coefficienti di maggiorazione. Il GSE aveva contestato tale interpretazione, ritenendo invece che energia incentivata e certificati verdi coincidessero nell’entità su cui parametrare il contributo.

La questione centrale affrontata dal Consiglio di Stato riguarda la corretta definizione della base imponibile per gli oneri di gestione: se essa debba coincidere con l’energia incentivata nominale (ossia la quantità reale prodotta), oppure con l’energia incentivata quale risultante dal meccanismo dei certificati verdi, dove la produzione reale è moltiplicata per un coefficiente legislativo. GSE ha insistito che la legge prevede esplicitamente tale moltiplicazione ai fini sia della determinazione dei certificati verdi sia del contributo, riportando anche una recente pronuncia conforme della stessa Sezione (n. 5859/2024).

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del GSE, ribadendo che il contributo ex art. 21, comma 5, D.M. 6 luglio 2012, deve essere calcolato sul valore convenzionale dell’energia incentivata determinato dai certificati verdi, che rappresenta la grandezza su cui si fondano gli incentivi stessi per impianti a biomasse. Ha quindi riformato la decisione del TAR Lazio, confermando che il metodo utilizzato dal GSE per il calcolo degli oneri è conforme al quadro normativo di riferimento.

Le conseguenze economiche della sentenza sono rilevanti: viene escluso il diritto di Sardinia Bio Energy alla restituzione delle somme ritenute indebitamente versate. Con la riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario della società viene respinto e le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate tra le parti. Giuridicamente, la pronuncia chiarisce un criterio applicativo determinante per tutti i soggetti beneficiari di meccanismi di incentivazione analoghi.