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GSE ottiene conferma dinanzi al Consiglio di Stato sulla questione dei Certificati Bianchi


Pubblicato il: 11/25/2025

Gli avvocati Alessandra Mari e Anna Maria Desidera' hanno assistito Esco Mc S.r.l. in Liquidazione. L’avvocato Luciano Martucci ha rappresentato GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso in appello n. 4160 del 2023 promosso da Esco Mc S.r.l. in Liquidazione (già Studio Botta & Associati S.r.l.) contro GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A. La vicenda trae origine dal rigetto delle richieste di verifica e certificazione (RVC) relative ai Certificati Bianchi, con domanda accessoria di risarcimento in forma specifica. Estremi della decisione: sentenza n. 9015/2025 pubblicata in data 18 novembre 2025.

La controversia nasce da due provvedimenti emessi dal GSE nell’agosto 2016, che hanno rigettato le richieste di riconoscimento dei Certificati Bianchi inerenti a interventi di efficientamento energetico avanzati dalla società ricorrente. La società aveva effettuato la sostituzione di un vecchio impianto di lavaggio e l’installazione di nuovi scambiatori per il recupero di calore, ma l’accesso ai Certificati è stato negato per carenza del requisito di addizionalità dell’intervento. Contestualmente, veniva anche respinta la pretesa al risarcimento in forma specifica per l’omesso riconoscimento.

Il Tar Lazio, con sentenza n. 3003 del 22 febbraio 2023, aveva respinto il ricorso riconoscendo la legittimità dei rigetti di GSE. La società si era dunque rivolta al Consiglio di Stato per contestare la correttezza della valutazione dell’addizionalità economica, la validità della documentazione prodotta e la non applicabilità di alcune disposizioni normative ratione temporis, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica del pregiudizio.

Soltanto in corso di giudizio, in data 1° ottobre 2025, la parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame per sopravvenute ragioni: GSE ha infatti adottato un nuovo provvedimento (prot. n. GSE/P20250095698 del 19/09/2025) in seguito a specifica istanza della stessa società.

L’elemento giuridico centrale del contenzioso riguarda la valutazione dell’addizionalità economica degli interventi ammessi ai meccanismi dei Certificati Bianchi, tema rispetto al quale la giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata in senso restrittivo. La rinuncia all’interesse ha determinato l’improcedibilità dell’appello.

Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso in appello e ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo la compensazione delle spese per la fase di appello. La società ricorrente viene considerata soccombente ai fini della liquidazione del contributo unificato.