Pa.G. Edil vede estinto il contenzioso sugli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 11/25/2025
L'avvocato Emilio Sani ha assistito Pa.G. Edil s.p.a.; gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione II, si è pronunciato sul ricorso n. 2135 del 2024, promosso da Pa.G. Edil s.p.a. contro il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., in relazione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 19876/2023. La controversia riguardava la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante riconosciuta a Pa.G. Edil in riferimento all’impianto fotovoltaico n. 652374.
L’origine della vicenda risale al provvedimento del GSE (prot. GSE/P20170045071 del 5 giugno 2017) che aveva disposto la decadenza dell’incentivo concesso nel 2012 a Pa.G. Edil. Quest’ultima aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, senza successo, sollevando motivi aggiunti sull’annullamento della decadenza. Successivamente, la società ha richiesto al GSE l’applicazione della decurtazione dell’incentivo invece della decadenza, come disciplinato dal regolamento interno del GSE sulla classificazione delle violazioni negli impianti a fonti rinnovabili.
La sequenza processuale ha visto inizialmente il ricorso e i motivi aggiunti bocciati dal TAR Lazio. In seguito, a luglio 2025, Pa.G. Edil ha presentato al GSE un’istanza per la riduzione dell’incentivo. Il GSE ha accolto l’istanza con il provvedimento del 5 settembre 2025, annullando la decadenza e riammettendo Pa.G. Edil all’incentivo in una misura ridotta.
Elemento centrale della decisione è stato il riconoscimento della possibilità di sostituire la sanzione della decadenza con una decurtazione dell’incentivo, secondo le procedure del GSE, e il successivo venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso da parte di Pa.G. Edil, formalmente rinunciato con atto sottoscritto dalla società e dal difensore, regolarmente notificato e non opposto.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, compensando le spese di lite di entrambi i gradi, in quanto l’esito è dipeso da una sopravvenienza (l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e l’adozione di una nuova determinazione favorevole alla parte privata). La sentenza determina la chiusura della lite, senza ulteriori conseguenze economiche tra le parti, confermando la rideterminazione della tariffa ottenuta da Pa.G. Edil e la cessazione della materia del contendere.

