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GSE ottiene conferma sul taglio agli incentivi fotovoltaici di Xerim Immobiliare


Pubblicato il: 11/26/2025

L’avvocato Germana Lucia Riccarda Cassar ha assistito Xerim Immobiliare S.r.l.; gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato con la sentenza n. 9018 del 2025 (RG 2492/2023) sul contenzioso tra Xerim Immobiliare S.r.l. e Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. Il caso trae origine dal provvedimento con cui il GSE ha disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti previste dal cosiddetto secondo conto energia per l’impianto fotovoltaico di Xerim Immobiliare, riconoscendo invece la tariffa prevista dal regime vigente successivo e disponendo la restituzione degli importi ritenuti indebitamente percepiti.

La vicenda riguarda un impianto fotovoltaico di potenza pari a 82,11 kW, sito a Paderno Dugnano (MI) ed entrato in esercizio il 14 aprile 2011. Xerim Immobiliare aveva richiesto l’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007 in base al regime transitorio c.d. “salva Alcoa”. Il GSE aveva inizialmente riconosciuto l’accesso al secondo conto energia, salvo poi, in seguito a verifica iniziata nel 2014, contestare la mancanza di prova certa della tempestiva comunicazione di fine lavori entro il termine legale del 31 dicembre 2010. La documentazione presentata da Xerim Immobiliare non era stata ritenuta sufficiente; il GSE aveva così disposto la decadenza dal regime più favorevole e chiesto la restituzione di € 125.248,70.

Xerim Immobiliare aveva impugnato il provvedimento al TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso. Il primo grado aveva richiamato la necessità, secondo consolidata giurisprudenza, di una rigorosa prova del rispetto degli adempimenti comunicativi per accedere al regime transitorio incentivante e aveva giudicato la documentazione di Xerim insufficiente a riscontrare il requisito. Xerim Immobiliare aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo la sufficienza della prova prodotta e denunciando, tra l’altro, errori di motivazione e di ricostruzione del potere di autotutela dell’amministrazione.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i rilievi della sentenza di primo grado. La prova documentale esibita da Xerim Immobiliare, consistente principalmente in una ricevuta di spedizione relativa ad una “Raccomandata 1” intestata a una società diversa (MX Group S.p.A.) e priva di elementi univoci di collegamento, è stata ritenuta idonea solo a costituire un indizio e non prova certa dell’avvenuto rispetto del termine di comunicazione richiesto dalla legge. Inoltre, il Collegio ha ribadito che l’applicazione del criterio di “rilevanza” della violazione non trova ingresso nell’ipotesi di specie, soggetta a una disciplina speciale a carattere tassativo, né è ravvisabile l’esercizio di un potere di autotutela, trattandosi di esercizio del potere vincolato di controllo sulle domande di incentivazione.

La decisione del Consiglio di Stato è stata di rigetto dell’appello: è confermato il provvedimento del GSE di decadenza dal diritto al secondo conto energia e la rideterminazione della tariffa più sfavorevole, restando inoltre dovuta la restituzione delle somme già percepite in eccesso da parte di Xerim Immobiliare. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.