San Quirico Solar Power prevale sul diniego regionale in Sardegna
Pubblicato il: 11/26/2025
Gli avvocati Piero Franceschi, Mario Sanino e Fabrizio Viola hanno rappresentato San Quirico Solar Power S.r.l. Gli avvocati Roberto Silvio Murroni e Giovanni Parisi hanno assistito la Regione Autonoma della Sardegna.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato il 18 novembre 2025 sull'appello (n. 9116/2020) promosso da San Quirico Solar Power S.r.l. contro la Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto il diniego regionale al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto solare termodinamico nel Comune di Oristano.
La sentenza giunge in riforma della decisione del TAR Sardegna n. 118/2020. La vicenda concerne una richiesta di San Quirico Solar Power S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di oltre 10 MW alimentato da fonte solare e biomassa.
Il procedimento amministrativo, avviato nel 2014, aveva visto il coinvolgimento di diversi enti locali, tra cui la ASL di Oristano e il Comune di Oristano, interessati quali titolari delle aree necessarie alla realizzazione dell'impianto. Dopo una prima conferenza di servizi conclusasi con richiesta di integrazioni documentali, la conferenza finale nel novembre 2018 aveva condizionato il via libera a presupposti quali la verifica della disponibilità giuridica dei terreni.
Tuttavia, con provvedimenti comunali e regionali, era stata dichiarata decaduta la convenzione per l’uso delle aree comunali, e contestata la mancanza dell’accordo con la ASL.
In primo grado, il TAR Sardegna aveva ritenuto legittimo il diniego regionale, fondando la decisione sulla mancata disponibilità giuridica delle aree di proprietà della ASL e del Comune di Oristano, presupposto essenziale ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 387/2003. San Quirico Solar Power S.r.l. aveva quindi proposto appello sostenendo che tale indisponibilità fosse frutto di erronea valutazione istruttoria e motivazionale.
La decisione del Consiglio di Stato ha invece valorizzato documentazione e ricostruzione dei rapporti contrattuali: quanto alle aree della ASL di Oristano, il Consiglio ha riconosciuto che la concessione era stata tempestivamente accordata e risultava idonea a fondare la disponibilità richiesta; in relazione alle aree comunali, è stato riconosciuto che la dichiarata decadenza della concessione era stata annullata dal TAR Sardegna con sentenza n. 230/2025, mai appellata e quindi divenuta definitiva, travolgendo conseguentemente anche l’atto regionale di diniego per invalidità caducante.
Sotto il profilo giuridico, la sentenza si fonda sull’interpretazione rigorosa della norma di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 387/2003, che richiede un titolo non precario di disponibilità delle aree per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché sul principio della caducazione automatica degli atti consequenziali emessi in presenza di atti presupposti annullati in sede giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado, con l’effetto di annullare le determinazioni negative della Regione Sardegna del 15 gennaio 2019 e del 30 aprile 2019. La Regione è così tenuta a riesaminare la posizione della società, con effetti diretti sulla possibilità di rilascio dell’autorizzazione unica, mentre le spese di entrambe le fasi di giudizio sono state compensate tra le parti.

