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I Pastini mantiene il passaggio a livello agricolo contro Ferrovie del Sud Est


Pubblicato il: 11/25/2025

L'avvocato Riccardo Pezzuto ha assistito Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.; gli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Giuseppe Domenico Rizzi hanno rappresentato I Pastini S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9029/2025 (RG n. 2950/2025), ha deciso su un articolato contenzioso tra Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (FSE), società parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e I Pastini S.r.l., azienda agricola titolare di un fondo attraversato dalla linea ferroviaria Bari-Taranto.

La vicenda prende origine dalla decisione, assunta da FSE nel dicembre 2019, di revocare con effetto immediato la convenzione che autorizzava l’uso di un passaggio a livello privato essenziale alle attività aziendali di I Pastini. Il caso ruota attorno a una realtà agricola le cui proprietà sono divise dal tracciato ferroviario e unite dal passaggio a livello oggetto della contesa, istituito nel 1976 e storicamente gestito dagli stessi titolari dell’azienda.

Nel 2019 FSE ha revocato la convenzione, sostenendo la ricorrenza di “ripetute violazioni” delle regole di sicurezza – in particolare, la mancata chiusura del cancello con lucchetto – senza però fornire un quadro dettagliato degli episodi contestati.

Nel ricorso dinanzi al TAR Puglia, I Pastini ha ottenuto una pronuncia favorevole che ha annullato la revoca. Il giudice amministrativo ha riscontrato l’assenza di elementi probatori chiari circa le reiterate violazioni e la mancata attivazione del necessario procedimento di contestazione, fondamentale in regime di "gradualismo sanzionatorio" previsto dalla normativa: prima della revoca, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare misure meno drastiche come la sanzione amministrativa pecuniaria. La decisione è stata impugnata da FSE con tre motivi principali: l’asserita carenza di legittimazione di I Pastini, la presunta mancanza di interesse a ricorrere (dato l’esistenza di un altro passaggio a livello a centinaia di metri), e la contestazione dei rilievi in merito alla istruttoria e motivazione del provvedimento di revoca. Secondo FSE, il provvedimento era giustificato e supportato da fotografie e una denuncia posteriore che comprovavano la trascuratezza delle norme di sicurezza. I Pastini si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto la legittimazione di I Pastini implicita, poiché la società è stata trattata di fatto e diritto come titolare del diritto d’uso, anche in assenza di un formale atto di subentro. L’interesse sussiste in quanto la soppressione del passaggio avrebbe comportato per l’azienda oneri economici e logistici non trascurabili. Più in generale, il Collegio ha rilevato che la revoca del 2019 si fondava su presunte reiterate violazioni non corroborate da un’adeguata attività istruttoria e senza contestazioni formali, e che il ricorso a una sanzione tanto radicale era sproporzionato rispetto ai fatti concreti accertati. Elementi a supporto della motivazione, quali foto tratte successivamente dal sito internet o denunce di data posteriore, sono stati giudicati irrilevanti e inammissibili, poiché non previsti nel procedimento originario.

La sentenza del Consiglio di Stato si conclude con il rigetto dell’appello di FSE, confermando la riammissione di I Pastini nell’uso del passaggio a livello privato. Sul piano economico e giuridico, l’esito preclude alla società ferroviaria la facoltà di revocare la convenzione senza un percorso procedimentale garantista e fondato, mentre le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti vista la complessità delle questioni esaminate.