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Comune di Quartu Sant’Elena legittima la scelta Consip sul portierato


Pubblicato il: 11/25/2025

Gli avvocati Giulio Steri, Domenico Gentile e Maria Lucia Civello hanno assistito il Comune di Quartu Sant’Elena, Ecosfera Servizi s.p.a. e Gemaservices s.r.l; gli avvocati Domenico Greco e Pierpaolo Salvatore Pugliano hanno rappresentato Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. e Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato con la sentenza n. 9052/2025 sul ricorso in appello proposto da Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a., mandataria del costituendo RTI, insieme a Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., contro il Comune di Quartu Sant’Elena (n. 5095/2025 REG.RIC.).

Il caso trae origine dalla deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 1° aprile 2025, con cui il Comune aveva deciso di aderire, anche per il servizio di portierato, all’Accordo Quadro Consip “Servizi di Facility Management Grandi Immobili” (Lotto 19), coinvolgendo i patrimoni immobiliari situati nel Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari.

I ricorrenti contestavano la legittimità degli atti comunali sostenendo la violazione di diverse norme di legge e l’eccesso di potere amministrativo, richiedendo quindi l’annullamento degli atti impugnati. In particolare, era posto a fondamento del ricorso il fatto che la deliberazione comunale avrebbe omesso le dovute motivazioni rispetto alla scelta della Convenzione Consip anziché la procedura autonoma o altre convenzioni regionali.

La vicenda ha inizio quando Coopservice s.p.a., già gestore del servizio di portierato per il Comune di Quartu Sant’Elena, ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna la decisione dell’amministrazione di aderire alla convenzione Consip piuttosto che proseguire con modalità già attuate o ricorrere a soluzioni alternative.

Il TAR Sardegna aveva già rigettato il ricorso e i successivi motivi aggiunti con la sentenza n. 518/2025, confermando la legittimità dell’operato comunale.

In sede di appello, la ricorrente ha reiterato le sue istanze sollevando violazioni normative e carenza di motivazione, mentre il Comune e le società controinteressate si sono opposte invocando la piena legittimità della scelta di aderire al modello Consip, sottolineando tra l’altro i benefici in termini di economie di scala e razionalizzazione della spesa.
Elemento chiave della controversia è stata l’interpretazione delle norme che regolano gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni tramite centrali di committenza.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il ricorso alle convenzioni Consip costituisce la regola generale, mentre il ricorso a procedure autonome rappresenta un’eccezione che necessita di un onere motivazionale rafforzato. È stato inoltre sottolineato come la normativa più recente e la giurisprudenza di legittimità sostengano il principio della preferenza per i soggetti aggregatori, valorizzando i vantaggi concorrenziali, gestionali ed economici dell’Accordo Quadro Consip rispetto a modalità frammentate di affidamento.

La decisione finale del Consiglio di Stato è stata il rigetto dell’appello presentato da Coopservice s.p.a. e la conferma della sentenza di primo grado, riconoscendo la piena legittimità della scelta gestionale operata dal Comune di Quartu Sant’Elena. Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, riconoscendo così la particolare natura delle questioni affrontate. La pronuncia ribadisce il principio secondo cui l’adesione a convenzioni Consip costituisce la via ordinaria e privilegiata per l’acquisizione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, consolidando l’efficacia e la forza dell’istituto nell’ambito degli appalti pubblici.