Neapolisanit ottiene il titolo edilizio: improcedibile l'appello contro Ottaviano
Pubblicato il: 11/25/2025
L’avvocato Sergio Mascolo ha rappresentato Neapolisanit s.r.l.; l’avvocato Clemente Manzo ha assistito il Comune di Ottaviano.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato con sentenza n. 9037/2025 (ricorso n. 3364/2024) in un contenzioso tra Neapolisanit s.r.l. e il Comune di Ottaviano. La causa scaturiva dall'impugnazione della sentenza n. 5300/2023 del TAR Campania, con la quale Neapolisanit si era vista dichiarare irricevibile, per tardività, l’azione contro un provvedimento comunale di diniego a un intervento edilizio.
Nel dettaglio, la vicenda vede Neapolisanit s.r.l. opporsi all’ordine inibitorio del Comune di Ottaviano che le aveva impedito di realizzare lavori di ristrutturazione edilizia su un opificio, presentando una SCIA condizionata al rilascio di autorizzazioni ulteriori. La società aveva presentato osservazioni, poi disattese dall’amministrazione, sostenendo che non potesse ritenersi definitivo e lesivo il primo ordine inibitorio, giacché impugnabile solo all’esito della conferma successiva.
Il TAR Campania aveva respinto il ricorso di primo grado, giudicandolo irricevibile perché tardivo, reputando definitivo e lesivo l’originario atto comunale, mentre la successiva conferma da parte dell’ente era stata considerata atto meramente confermativo privo di ulteriori effetti lesivi.
Da ultimo, Neapolisanit, in sede di appello, aveva lamentato la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e l’illegittimità del diniego comunale per carenza delle prescritte autorizzazioni. Tuttavia, nel corso del giudizio, la società ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto dalla Struttura di Missione ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione unica ZES, che si pone, secondo la ricorrente, come titolo abilitativo autonomo e assorbente rispetto a quello comunale.
Il Consiglio di Stato, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ha ribadito il principio per cui il giudice amministrativo non può procedere nel merito qualora il ricorrente dichiari espressamente di non avervi più interesse. In assenza di repliche della controparte, ha accertato l’improcedibilità dell’appello.
La pronuncia comporta, così, che il giudizio amministrativo si chiude senza un esame di merito delle questioni sollevate, e le spese del grado di appello vengono compensate fra le parti, non risultando soccombente alcuna delle stesse.

