Regione Molise prevale sugli appelli di Neuromed e Responsible SpA
Pubblicato il: 11/26/2025
Gli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino hanno rappresentato l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. S.p.A. Gli avvocati Salvatore Di Pardo, Vita Lucrezia Vaccarella, Fabio Verile e Katia Palladino hanno assistito Responsible S.p.A. società benefit (già Gemelli Molise S.p.A.).
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha definito con la sentenza n. 9066/2025 i procedimenti riuniti promossi da Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. S.p.A. (ricorso n. 9289/2023) e da Responsible S.p.A. società benefit (già Gemelli Molise S.p.A.; ricorso n. 9290/2023). Le due società avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo diversi atti della Regione Molise riguardanti il Piano di governo delle liste d’attesa per il triennio 2019-2021, ritenendo che tali provvedimenti incidessero negativamente sulla loro posizione di strutture sanitarie accreditate.
La controversia traeva origine dall’adozione, da parte del Commissario Straordinario per l’attuazione del Piano di Rientro nel settore sanitario della Regione Molise, del decreto n. 46 del 29 aprile 2019 e del decreto n. 44 del 30 giugno 2020. I provvedimenti recepivano il Piano nazionale e regionale di governo delle liste di attesa, nonché le linee guida per la gestione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalle strutture private accreditate tramite il CUP regionale. Le società appellanti avevano contestato la legittimità dei provvedimenti, allegando una lesione delle rispettive posizioni di operatori accreditati nel sistema sanitario molisano.
In primo grado, il TAR Molise aveva respinto i ricorsi delle due società (sentenza n. 121/2023), ritenendo infondate le doglianze e giudicando pienamente legittimi e coerenti con le norme vigenti i provvedimenti oggetto di impugnativa. Da tale decisione era poi scaturito l’appello avanti il Consiglio di Stato.
Nel corso del giudizio d’appello, le parti ricorrenti, con dichiarazioni depositate rispettivamente il 7 e 8 ottobre 2025, hanno comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione dei procedimenti, facendo venir meno la condizione dell’interesse ad agire richiesta dall’art. 35 cod. proc. amm. Queste dichiarazioni sono state assimilate processualmente ad una rinuncia ai ricorsi.
Sulla base di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha dichiarato con sentenza l’improcedibilità dei due appelli, previa loro riunione, per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre condannato le società appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidando l’importo in euro 2.000,00 ciascuna oltre accessori di legge. Di fatto, la decisione consolida la posizione della Regione Molise rispetto alla disciplina regionale sulle liste di attesa e attribuisce rilevanza alle precedenti pronunce della stessa Sezione per casi analoghi, sottolineando la coerenza giurisprudenziale in materia.

