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Felco Costruzioni Generali vede annullata la condanna al risarcimento danni nella gara PNRR


Pubblicato il: 11/27/2025

L’avvocato Ermanno Santoro ha assistito Felco Costruzioni Generali s.r.l., mentre gli avvocati Vittorio Barosio e Marco Briccarello hanno rappresentato Gestione Acqua s.p.a.; gli avvocati Piero Borella e Marina Perona hanno assistito Tecnecos s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 9074 del 20 novembre 2025, si è pronunciato nella complessa vicenda che ha coinvolto Felco Costruzioni Generali s.r.l. (in qualità di mandataria dell’ATI Abel Construction), Gestione Acqua s.p.a., Tecnecos s.r.l. e altri, in relazione all’appalto per i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Tortona, finanziato con fondi PNRR (CIG B001CF3565).

I giudizi di appello sono stati riuniti e hanno avuto ad oggetto le impugnazioni delle sentenze n. 1058/2024 e n. 606/2025 del TAR Piemonte, promosse da Felco Costruzioni e Gestione Acqua. L’origine del contenzioso risale all’aggiudicazione alla costituenda ATI tra Felco Costruzioni Generali e Abel Construction di una gara indetta da Gestione Acqua per l’adeguamento del depuratore.

Tecnecos s.r.l., seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Piemonte. Dopo la rinuncia di Tecnecos alla misura cautelare e la stipula del contratto tra Gestione Acqua e l’ATI aggiudicataria, il TAR ha pronunciato sentenza parzialmente favorevole a Tecnecos, dichiarando illegittima l’aggiudicazione ma statuendo che, data la fonte del finanziamento (PNRR), il contratto non potesse essere caducato e che fosse dovuto solo un risarcimento per equivalente, da quantificare successivamente.

Con la sentenza definitiva n. 606/2025, il TAR aveva confermato l’annullamento dell’aggiudicazione e condannato Gestione Acqua e l’ATI aggiudicatario a risarcire Tecnecos per il lucro cessante, escludendo però il danno curriculare e rinviando alla fase esecutiva per la quantificazione.

Contro questa decisione hanno appellato sia Gestione Acqua sia Felco Costruzioni Generali (quest’ultima anche quale capogruppo dell’ATI), mentre Tecnecos ha proposto appello incidentale. I punti nodali della lite sono stati l’esistenza e la prova del lucro cessante e del cosiddetto danno curriculare a favore di Tecnecos.

Il Consiglio di Stato ha scrutinato la documentazione prodotta da Tecnecos rilevando la mancanza di rigorosa prova dei costi e dell’utile potenzialmente conseguito, anche a causa della mancanza di elementi certi (preventivi sprovvisti di firma, data o successivi alla gara). Il Collegio ha ribadito che il concorrente pretermesso deve offrire piena prova sia dell’an che del quantum del danno subito, e che in assenza di tali elementi non può essere riconosciuto il risarcimento. Quanto al danno curriculare, la corte ha ritenuto che Tecnecos non abbia dimostrato di poter conseguire, anche con l’aggiudicazione contestata, le soglie di qualificazione SOA necessarie per la classe superiore, mancando certificazioni utili.

Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli principali di Gestione Acqua e Felco Costruzioni Generali, annullando la condanna al risarcimento danni nei loro confronti e respingendo l’appello incidentale proposto da Tecnecos. Le spese di lite sono state poste a carico di Tecnecos, che dovrà corrispondere €8.000 ciascuna alle appellate, oltre accessori. Nessuna conseguenza vi è, invece, per il Ministero dell’Ambiente, relativamente al quale le spese sono state compensate. La pronuncia si traduce così nell’esenzione, sia per Gestione Acqua che per Felco Costruzioni Generali, dall’obbligo risarcitorio a favore della seconda classificata.