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Il Consiglio di Stato conferma la posizione del GSE sul frazionamento degli impianti fotovoltaici


Pubblicato il: 11/27/2025

L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito le società D. Larr Energy s.r.l., D. Larr Energy 2 s.r.l. e D. Larr Energy 3 s.r.l.; gli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese hanno difeso il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.

Le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione II, pubblicate il 21 novembre 2025 (n. 09105/2025, n. 09102/2025 e n. 09104/2025), hanno definitivamente respinto gli appelli proposti dalle società D. Larr Energy s.r.l., D. Larr Energy 2 s.r.l. e D. Larr Energy 3 s.r.l. contro le decisioni del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sentenze n. 13049/2024, n. 12927/2024 e n. 13048/2024). Al centro del contenzioso vi era la rideterminazione delle tariffe incentivanti da parte del Gestore dei servizi energetici, che aveva qualificato i tre impianti fotovoltaici come parte di un’unica iniziativa imprenditoriale, ravvisando un “artato frazionamento” volto ad aggirare la soglia di potenza massima prevista per l’accesso alle autorizzazioni semplificate.

Gli impianti, collocati nel Comune di Roseto degli Abruzzi e ciascuno di potenza nominale inferiore a 1 MW, erano stati autorizzati con procedimenti autonomi e riconosciuti dalla Regione Abruzzo come distinti. Tuttavia, il GSE, con provvedimenti del 24 gennaio 2019 (prot. GSE/P20190005566, GSE/P20190005564 e GSE/P20190005565), aveva ritenuto che la contiguità delle particelle catastali, la coincidenza delle date di autorizzazione e di costituzione dei diritti di superficie, nonché la riconducibilità societaria ad un unico soggetto controllante, dimostrassero l’esistenza di un’unica operazione economica.

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’operato del Gestore, chiarendo che quest’ultimo non ha sindacato la validità dei titoli autorizzativi rilasciati dalla Regione, ma ha esercitato il proprio potere-dovere di verificare i requisiti per l’accesso agli incentivi. È stato ribadito che il divieto di artato frazionamento costituisce una declinazione del principio generale di abuso del diritto e si applica anche a domande presentate prima della sua positivizzazione, trattandosi di un principio immanente dell’ordinamento.

Sul piano oggettivo, la contiguità dei terreni e la sostanziale unitarietà delle caratteristiche tecniche degli impianti hanno reso irrilevanti le separazioni formali, come la distinzione dei punti di connessione. Sul piano soggettivo, la coincidenza della sede legale, la riconducibilità del capitale sociale alla medesima società controllante e la sovrapposizione degli organi amministrativi hanno confermato l’unicità dell’iniziativa imprenditoriale.

In conclusione, le tre decisioni hanno sancito la correttezza della rideterminazione delle tariffe incentivanti da parte del GSE, rigettando integralmente gli appelli delle società e condannandole al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.000 euro per ciascun grado, con distrazione in favore dei difensori del Gestore. Le pronunce consolidano l’orientamento giurisprudenziale volto a contrastare pratiche elusive nel settore delle energie rinnovabili e riaffermano il ruolo del GSE quale garante della corretta applicazione dei meccanismi incentivanti.