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GSE si consolida nel contenzioso sulle tariffe fotovoltaiche


Pubblicato il: 11/27/2025

L'avvocato Mariano Protto ha assistito Azzurro s.r.l.; gli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gse s.p.a.

Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda) si è pronunciato sul ricorso n. 5875 del 2024, presentato da Azzurro s.r.l. contro Gse s.p.a. per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Ter, n. 8038 del 22 aprile 2024. Oggetto del giudizio erano la revoca delle tariffe incentivanti per due impianti fotovoltaici di proprietà di Azzurro s.r.l. a Mondovì, nonché l’intimazione alla restituzione di circa 491.705 euro da parte di Gse in seguito all’annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti di ammissione alle tariffe.

La vicenda trae origine dall’ammissione di Azzurro s.r.l. nel 2012 alle tariffe incentivanti per due impianti fotovoltaici, con conseguente stipula delle relative convenzioni con Gse. Nel 2018, a seguito di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contestava la cumulabilità delle agevolazioni fiscali per investimenti ambientali con le tariffe incentivanti, Gse avviava un procedimento di autotutela revocando i benefici riconosciuti. Seguiva richiesta di restituzione degli incentivi e iniziava il relativo contenzioso giurisdizionale. In sede tributaria, la Commissione provinciale prima e quella regionale poi avevano annullato l’accertamento, ma la lite era proseguita fino alla Cassazione.

Azzurro s.r.l. aveva impugnato i provvedimenti di Gse sia con ricorso straordinario che davanti al TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso. In seguito la società appellava la decisione davanti al Consiglio di Stato. Mentre era in corso il giudizio d’appello, sia Agenzia delle Entrate sia Gse prendevano atto della definizione della controversia fiscale tramite rinuncia integrale della società al beneficio fiscale e conseguente riversamento delle somme. Gse accoglieva quindi l’istanza di riesame della società, impegnandosi a ripristinare il godimento delle tariffe incentivanti e a liquidare le somme non corrisposte nel periodo di sospensione.

Gli elementi giuridici centrali della vicenda hanno riguardato la legittimità del cumulo tra agevolazioni fiscali e incentivi tariffari nel quadro normativo vigente e la possibilità per l’amministrazione di annullare in autotutela provvedimenti già concessi in presenza di accertamenti fiscali successivamente superati. La conclusione in sede tributaria ha dato rilievo al comportamento di spontanea restituzione dei benefici fiscali da parte della società, determinando il venir meno dei presupposti per il mantenimento dell’annullamento delle tariffe incentivanti.

Alla luce dell’accoglimento dell’istanza di riesame da parte di Gse e del ripristino degli incentivi, Azzurro s.r.l. ha dichiarato in udienza di non avere più interesse a coltivare l’appello. Il Consiglio di Stato, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. La decisione comporta il ripristino dei benefici tariffari per Azzurro s.r.l., mentre ciascuna parte resta integralmente gravata delle proprie spese legali.