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Centro Ricreativo Culturale Dipendenti MEF ottiene l'annullamento del diniego sulla concessione balneare


Pubblicato il: 11/27/2025

L’Avvocato Anna Maria Ciardo ha assistito l’Associazione Centro Ricreativo Culturale Dipendenti Ministero Economia e Finanze. Gli Avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi e Monica Canepa hanno rappresentato il Comune di Brindisi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9111/2025 (RG n. 3560/2025) depositata il 21 novembre 2025, ha accolto il ricorso dell’Associazione “Centro Ricreativo Culturale Dipendenti Ministero Economia e Finanze” contro il Comune di Brindisi, annullando il provvedimento di diniego alla proroga della concessione demaniale marittima e riformando la sentenza del TAR Puglia, Lecce, n. 469/2025.

La vicenda trae origine dalla richiesta dell’Associazione, concessionaria dal 1967 di un’area demaniale nel Comune di Brindisi per attività ricreative destinate ai dipendenti del MEF, di proroga della concessione fino al 31 dicembre 2024. Il Comune aveva negato la proroga, ravvisando una causa di decadenza ai sensi degli artt. 45 bis e 47, lett. e) e f), del codice della navigazione, a motivo del mancato ottenimento di autorizzazione preventiva per l’affidamento di servizi di bar e ristorazione alla società Mare128 S.r.l. negli anni 2017, 2018, 2020 e 2023. L’Associazione ha impugnato sia tale diniego sia la conseguente intimazione di restituzione dell’area.

Il caso nasce da una serie di sub-affidamenti annuali ad un operatore economico terzo, la Mare128 S.r.l., per la gestione delle attività secondarie (bar e ristorante) nell’ambito dell’area in concessione. Il Comune di Brindisi aveva ritenuto che, in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav., tali affidamenti configurassero una “abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione” e una violazione degli obblighi derivanti dalla legge, motivi di decadenza e rifiuto della proroga. In primo grado, il TAR Lecce aveva confermato la tesi del Comune, rilevando la mancanza della preventiva autorizzazione per gli affidamenti ed escludendo che l’eventuale conoscenza o assenso implicito da parte dell’ente potesse sanare la violazione.

Anche nel giudizio cautelare, inizialmente la domanda dell’Associazione era stata rigettata.

Successivamente, il Consiglio di Stato in sede cautelare era intervenuto, valorizzando la conoscenza dell’ente e la prassi adottata anche nelle annualità precedenti. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ricostruito nel dettaglio gli anni interessati dal sub-affidamento. Per il 2017, è risultato documentalmente che nessuna istanza di autorizzazione era stata presentata e che il Comune aveva chiesto chiarimenti senza ricevere risposta. Per il 2018, 2020 e 2023, invece, l’Associazione aveva presentato istanze per l’autorizzazione ma il Comune aveva archiviato o evaso con ritardo i procedimenti, spesso a stagione conclusa. L’elemento giuridico chiave che ha condotto all’annullamento è stato ravvisato nell’esclusiva attribuzione della reiterazione dell’illecito in capo all’Associazione da parte del Comune, senza considerare che la negligenza istruttoria e il ritardo nel riscontro delle istanze da parte dell’ente avevano concorso in modo determinante agli affidamenti non autorizzati.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che solo per il 2017 la responsabilità poteva essere interamente ascritta all’Associazione, mentre per gli altri anni si è verificata una responsabilità concorrente per effetto della mancata tempestiva attività comunale.

Accogliendo il ricorso, il Consiglio di Stato ha annullato in toto il provvedimento di diniego, disponendo il riesame dell’istanza di proroga da parte del Comune di Brindisi. Ha inoltre condannato il Comune alla refusione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio in favore dell’Associazione per un importo di 5.000 euro oltre oneri accessori, mentre le spese tra l’Associazione ed il Ministero sono state compensate. La pronuncia avrà effetto immediato, restando salvi i futuri esercizi di potere da parte dell’amministrazione comunale.