Il Comune di Carloforte ottiene il rinvio al TAR sulla proroga dei fondi ambientali
Pubblicato il: 11/28/2025
L'avvocato Massimo Lai ha rappresentato il Comune di Carloforte. Gli avvocati Roberto Murroni e Mattia Pani hanno assistito la Regione Autonoma della Sardegna.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9112/2025 (ricorso n. 3201/2025), ha accolto l’appello proposto dal Comune di Carloforte contro la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il ricorso riguardava il mancato pagamento da parte di Stato e Regione di quote connesse a un finanziamento per la realizzazione del progetto "Isola Ecologica del Mediterraneo" sull’isola di San Pietro. Alla base della controversia vi era l’impugnazione della sentenza del TAR Sardegna n. 118/2025, che aveva dichiarato la domanda del Comune inammissibile per difetto di giurisdizione.
L’origine del contenzioso risale al 2007, quando venne sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune di Carloforte, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias e il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la realizzazione sull’isola di San Pietro di un modello di "isola ecologica". Il Ministero impegnò tre milioni di euro e la Regione stanziò fondi propri per il cofinanziamento degli interventi programmati. Sebbene alcuni pagamenti siano stati effettuati, sia il Ministero (per la terza tranche di 1 milione di euro), sia la Regione (per l’ultima parte della propria quota, pari a 569.590,68 euro), rifiutarono l’erogazione dei residui, contestando la proroga dell’efficacia del protocollo richiesta dal Comune.
La vicenda giudiziaria ha preso avvio con il ricorso davanti al TAR Lazio, poi riassunto al TAR Sardegna. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, qualificando la controversia come meramente patrimoniale, in posizione paritetica tra amministrazioni, non rientrante dunque nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Comune, impugnando, ha sostenuto che l’oggetto del contendere riguardava la validità della proroga del protocollo, dunque la stessa esecuzione di un accordo pubblico tra amministrazioni.
Il Consiglio di Stato ha approfondito la questione giuridica, chiarendo la portata dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su formazione ed esecuzione di accordi tra pubbliche amministrazioni. Il Collegio ha evidenziato come nel caso di specie si tratti dell’esecuzione di un protocollo pubblico, in cui il rapporto tra le amministrazioni conserva profili autoritativi e pubblicistici, soprattutto in relazione al potere di proroga e alla gestione dei fondi per finalità di pubblico interesse.
La pronuncia sottolinea, in particolare, che la controversia non era riducibile a una mera questione patrimoniale, dovendo invece ricomprendere la verifica dell’efficacia e della legittimità della proroga dell’accordo, elemento inestricabilmente legato all’esercizio della funzione pubblica e tale da giustificare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto fondata la domanda del Comune di Carloforte.
Accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza impugnata, ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo e rimesso la causa al TAR Sardegna per la decisione sul merito delle pretese economiche, compensando le spese. Sul piano giuridico, la decisione ribadisce l’ampiezza dell’ambito della giurisdizione esclusiva nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e riafferma l’importanza degli accordi pubblici nella gestione di progetti di interesse generale.

