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GSE confermato sul divieto di cumulo incentivi fotovoltaici


Pubblicato il: 11/28/2025

L'avvocato Mariano Protto ha rappresentato Kopitor S.r.l.; gli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico e Antonio Pugliese hanno affiancato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Il contenzioso decideva sulla validità del divieto di cumulo tra agevolazioni fiscali e incentivi previsto nel regime del cosiddetto "quarto conto energia". Protagoniste della vertenza erano Kopitor S.r.l., e Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

La controversia – ricorso n. 5876/2024, sentenza Consiglio di Stato n. 9119/2025 – aveva per oggetto l’annullamento di provvedimenti del 2021 che intimavano a Kopitor la restituzione di oltre 305.000 euro di incentivi erogati in quanto cumulativamente percepiti con benefici fiscali incompatibili. La vicenda trova origine nelle domande presentate nel 2012 da Guido Bertola (allora titolare della ditta individuale poi conferita in Kopitor S.r.l.) per beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute agli impianti fotovoltaici secondo la disciplina del "quarto conto energia".

Dopo l’accoglimento da parte di GSE e la successiva stipula delle relative convenzioni, l’Agenzia delle Entrate avviava, nel 2018, un accertamento per contestare la cumulabilità tra incentivi statali e detrazione "Tremonti Ambiente" sulla base di quanto disposto dal d.m. 5 maggio 2011. Nonostante la favorevole esito per Kopitor innanzi alle commissioni tributarie, GSE avviava il procedimento di autotutela culminando con la decadenza delle tariffe incentivanti e la richiesta di restituzione delle somme incassate in aggiunta alle agevolazioni fiscali.

Kopitor impugnava tali atti dapprima con ricorso straordinario, poi avanti al TAR Lazio che respingeva l’istanza (sentenza n. 8054/2024), seguita dall’appello al Consiglio di Stato.

Nell’ambito dei giudizi pregressi, la società aveva sostenuto l’erroneità della pretesa decadenza fondata sulla ritenuta incompatibilità tra le tariffe e il beneficio fiscale, affermando tra l’altro il carattere retroattivo e non estendibile delle norme di divieto di cumulo. La questione era ulteriormente complicata dalla pendenza del parallelo giudizio tributario, che tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, non era comunque impeditivo all’esercizio dell’istanza di riesame amministrativo. L’analisi giuridica della sentenza ruota intorno alla tassatività del divieto di cumulo previsto sia da leggi primarie che da atti regolamentari, e alla corretta individuazione del regime transitorio applicabile agli impianti ammissibili alle tariffe incentivanti. Viene specificato come la disciplina del "quarto conto energia" – richiamando e attuando il divieto di cumulo – non sia stata derogata dai successivi interventi normativi e che il principio generale sia l’esclusione della cumulabilità tra il beneficio fiscale (Tremonti Ambiente) e le tariffe incentivanti, salva espressa previsione in contrario che non ricorreva nel caso in esame. Ne deriva altresì che la decadenza dalle tariffe, disposta da GSE, costituisse atto vincolato a tutela delle risorse pubbliche.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9119/2025, ha quindi confermato la correttezza dell’operato di GSE, respingendo l’appello di Kopitor S.r.l. e compensando tra le parti le spese di causa. Conseguenza economica diretta della pronuncia resta la confermata richiesta di restituzione a carico di Kopitor degli incentivi indebitamente cumulati, mentre sul piano giuridico la decisione rafforza il principio per cui, in materia di incentivi fotovoltaici, il divieto di cumulo va interpretato e applicato in modo stretto e tassativo.