Ortolevante ottiene chiarimenti sulla tariffa incentivante dal Consiglio di Stato
Pubblicato il: 11/28/2025
Gli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei servizi energetici S.p.A.; l'avvocato Luca Palatucci ha rappresentato Società Agricola Ortolevante di Ferrero e & C.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9135/2025 pronunciata nella causa n. 6075/2025, ha fornito chiarimenti richiesti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) circa le modalità di ottemperanza della precedente decisione (Cons. Stato, sez. II, n. 3499/2025), opposta alla Società Agricola Ortolevante di Ferrero e & C.
La vicenda origina da un provvedimento emesso dal GSE nel 2015 che aveva dichiarato decaduta la Società Agricola Ortolevante dal diritto a percepire gli incentivi del "Quarto Conto Energia" per un impianto fotovoltaico, motivando la decadenza con la presentazione di dati ritenuti non veritieri e con la mancata corrispondenza tra i seriali dei moduli installati e quelli certificati. In particolare erano contestati la presunta mancanza di conformità dei moduli alla norma CEI EN 61215 e l’insussistenza della tipologia installativa dichiarata come "impianto su edificio".
In prima istanza, con sentenza n. 15349/2022, il TAR Lazio aveva respinto il ricorso di Ortolevante, applicando una lettura restrittiva alla riferibilità dei certificati e ritenendo fondato il provvedimento di decadenza. Successivamente il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza n. 3499/2025, aveva accolto l’appello della società agricola, riformando integralmente la decisione di primo grado e annullando la decadenza. Il GSE ha quindi chiesto ulteriori chiarimenti sull’esecuzione della sentenza, in particolare rispetto all’eventuale obbligo di riconoscere la maggiorazione tariffaria del 10% prevista per l’uso di componenti europei.
La pronuncia del Consiglio di Stato precisa che la sentenza di merito ha valutato decisivo il fatto che il GSE aveva già riconosciuto la tipologia installativa durante l’ammissione agli incentivi, e che solo in autotutela avrebbe potuto rimetterla in discussione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che il requisito di conformità alla norma CEI EN 61215 si riferisce al modello dei pannelli e non ai singoli seriali, contestando così la ricostruzione fatta dal GSE.
Giuridicamente, il Consiglio sottolinea che la mancata dimostrazione della provenienza europea dei moduli, ai fini della maggiorazione del 10%, potrebbe al più comportare la perdita di tale beneficio aggiuntivo ma non l’integrale decadenza dagli incentivi. Tuttavia, la stessa maggiorazione non era stata oggetto di una valutazione giurisdizionale diretta e che pertanto resta nella discrezionalità del GSE la verifica dell’effettivo diritto a tale incremento tariffario.
La decisione del Consiglio di Stato comporta il ripristino del rapporto convenzionale e della tariffa originaria inclusa la maggiorazione, salvo successive determinazioni del GSE in merito alla sussistenza dei requisiti specifici per la stessa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

