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Regione Calabria prevale sulla decadenza dell'accreditamento a Villa S. Anna


Pubblicato il: 11/28/2025

Gli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Pitaro hanno assistito Villa S. Anna S.p.A.; l'avvocato Angela Marafioti ha rappresentato la Regione Calabria; l'avvocato Oreste Morcavallo ha assistito Igreco Ospedali Riuniti.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9138/2025 (RG n. 4012/2025), pubblicata il 24 novembre 2025 dalla Terza Sezione, si è pronunciato sul contenzioso tra la società Villa S. Anna S.p.A. e la Regione Calabria, relativo alla decadenza dell’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata. Hanno partecipato alla causa anche il Commissario ad acta per il Piano di Rientro e la società Igreco Ospedali Riuniti.

La vicenda trae origine dalla gestione, da parte della Casa di Cura S. Anna S.p.A., dell’accreditamento per attività di Cardiochirurgia e Cardiologia con Emodinamica e UTIC, ottenuto inizialmente nel 2021 e rettificato nel 2023. Nel settembre 2023, Villa S. Anna ha richiesto il rinnovo dell’accreditamento, ma la domanda è stata dichiarata irricevibile per mancanza della documentazione prescritta. Nonostante le successive interlocuzioni e richieste di chiarimento e sospensione, Villa S. Anna non ha integrato la documentazione richiesta e, nel giugno 2024, il Commissario ad acta ha dichiarato la decadenza dell’accreditamento con provvedimento D.C.A. n. 149/2024.

La società aveva presentato ricorso al TAR Calabria Catanzaro, sostenendo, tra gli altri motivi, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, la richiesta ultronea di documentazione e la rilevanza strategica della struttura per il territorio. In primo grado, il TAR ha respinto tutte le censure con sentenza n. 794/2025, confermando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione. Nel corso del contenzioso, il tribunale fallimentare ha autorizzato l’affitto d’azienda, subordinando il contratto alla positiva definizione della controversia sull’accreditamento.

Il Consiglio di Stato, esaminando i motivi di appello, ha ritenuto infondate le doglianze di Villa S. Anna. Il Collegio ha chiarito che la natura provvisoria delle ordinanze cautelari non interferisce con la decisione di merito. Ha ritenuto inammissibile ed infondato il motivo relativo all’automaticità del rinnovo, escludendo che il D.C.A. n. 95/2023 abbia rinnovato l’accreditamento senza ulteriore istruttoria. È stata altresì respinta la doglianza circa la distinzione tra “revoca” e “decadenza”, essendo la sostanza della procedura sostanzialmente chiara e correttamente partecipata.

Elemento determinante per la decisione è stata la mancata produzione, sia in sede procedimentale che processuale, della documentazione necessaria prevista dalla normativa regionale e dai provvedimenti commissariali per il rinnovo dell’accreditamento. Il Consiglio ha ribadito la necessità del possesso e della verifica dei requisiti anche in sede di rinnovo, ai sensi dell’art. 11 L.R. n. 24/2008 e delle relative disposizioni attuative.

Con la sentenza, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello proposto da Villa S. Anna S.p.A., confermando la legittimità della decadenza dell’accreditamento disposta dalla Regione Calabria. Le spese di lite sono state compensate. A seguito della pronuncia, la struttura privata non potrà riprendere l’attività accreditata nei settori contestati, con ricadute rilevanti sia sul piano giuridico che economico.