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EBAFoS si conferma nel Repertorio degli organismi paritetici


Pubblicato il: 12/1/2025

L'avvocato Fabio Raponi ha assistito Ebafos – Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza e Organismo Paritetico Intersettoriale.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 4519 del 2025, instaurato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contro l’EBAFoS – Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza e Organismo Paritetico Intersettoriale. Il caso riguarda il diniego, da parte del Ministero, dell’iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli organismi paritetici istituito ai sensi del D.M. 11 ottobre 2022, n. 171. La sentenza è identificata con il numero 9139/2025 e pubblicata il 24 novembre 2025.

L’istanza di iscrizione al Repertorio era stata presentata da EBAFoS il 28 novembre 2023, invocando le previsioni del D.lgs. 81/2008 e del D.M. n. 171/2022. Valutando la domanda, la Direzione Generale del Ministero aveva escluso la presenza dei requisiti di rappresentatività delle associazioni costituenti, considerati necessari ai sensi dell’art. 2 del D.M. 171/2022, in particolare per la recente sottoscrizione di un nuovo CCNL (20 ottobre 2023) e l’assenza di indici pubblici percentuali. Dopo preavviso di rigetto e successive integrazioni documentali, il Ministero aveva confermato il diniego il 28 febbraio 2024. EBAFoS ha contestato tale decisione, sostenendo che i parametri regolamentari non sono tutti tassativi e che il Ministero avrebbe dovuto limitare la valutazione a coloro che effettivamente ricoprono le qualifiche di RSPP e ASPP.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 22085/2024, aveva accolto le argomentazioni di EBAFoS, giudicando irragionevole la postura amministrativa nel computo della rappresentatività e ordinando l’annullamento del rigetto dell’iscrizione nel Repertorio. Il TAR aveva sottolineato altresì la peculiarità della categoria di lavoratori (RSPP e ASPP) coinvolta dal CCNL.

Avverso questa pronuncia, il Ministero aveva proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo la natura cumulativa e tassativa dei requisiti normativi e la correttezza della mancata valutazione del CCNL appena depositato. EBAFoS, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività, in quanto la notifica del mezzo di gravame era intervenuta oltre i sessanta giorni previsti dalla legge a decorrere dalla notifica della sentenza impugnata.

Elemento giuridico centrale per la decisione del Consiglio di Stato è stato l’esame della ritualità della notifica della sentenza di primo grado: il Collegio ha ritenuto integrata la notifica, come previsto dalla normativa processuale, e ha escluso qualsiasi irregolarità sostanziale, ritenendo quindi tardivo l’appello proposto dal Ministero. L’approfondimento giurisprudenziale ha determinato che la notifica via PEC, correttamente rivolta all’Avvocatura dello Stato e con gli allegati previsti, produce pienamente gli effetti legali richiesti per la decorrenza del termine breve di impugnazione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9139/2025, ha dichiarato irricevibile l’appello proposto dal Ministero del Lavoro, confermando quindi la pronuncia del TAR Lazio che dispone l’annullamento del diniego di iscrizione per EBAFoS. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La decisione garantisce la permanenza di EBAFoS all’interno del Repertorio degli organismi paritetici, con rilevanti ricadute in termini di legittimazione a svolgere attività qualificata e riconosciuta in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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