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Il Consiglio di Stato conferma per GSE decadenza dagli incentivi a Eurobox Impianti


Pubblicato il: 12/1/2025

Gli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giovanni Di Cagno e Saverio Nitti hanno affiancato Eurobox Impianti S.r.l.; gli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

Le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, pubblicate il 24 novembre 2025 (n. 09156/2025, n. 09157/2025, n. 09158/2025, n. 09159/2025, n. 09160/2025), hanno definitivamente respinto gli appelli proposti da Eurobox Impianti S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), confermando la legittimità dei provvedimenti di decadenza dalle tariffe incentivanti previsti dal d.m. 28 luglio 2005 per diversi impianti fotovoltaici localizzati nel comune di Santeramo in Colle.

Il nucleo della vicenda riguarda la contestazione di un artato frazionamento di impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza nominale prossima ai 50 kW, installati su particelle catastali contigue e riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale. Secondo il GSE, tale operazione aveva la finalità di eludere la disciplina di settore che impone, per gli impianti superiori a 50 kW, la prestazione di una cauzione definitiva pari a 1.500 euro per ogni kW di potenza, oltre a consentire l’accesso a tariffe più vantaggiose riservate agli impianti di taglia minore.

Eurobox Impianti aveva sostenuto che si trattasse di impianti distinti, ciascuno con un proprio punto di connessione e autorizzazioni autonome, contestando inoltre la qualificazione del provvedimento come decadenza e non come autotutela, nonché l’applicazione retroattiva del divieto di frazionamento introdotto dal d.m. 5 maggio 2011. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che la decadenza non è riconducibile al paradigma dell’autotutela, poiché l’attività del GSE non si è limitata a un riesame documentale, ma ha comportato un’indagine complessa e congiunta su più impianti e società collegate, evidenziando la sostanziale unicità del progetto imprenditoriale.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata, a partire dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020, secondo cui il divieto di artato frazionamento costituisce una specifica declinazione del principio generale di divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento e applicabile anche prima della codificazione normativa del 2011. La ratio di tale principio è quella di impedire che il rispetto formale della legge si traduca nella sua violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti che, pur formalmente distinti, costituiscono in realtà un unico impianto di maggiore potenza.

Le sentenze hanno inoltre escluso la fondatezza delle doglianze relative al termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, rilevando che tale termine non ha natura perentoria e si riferisce ai procedimenti di verifica in loco mediante sopralluogo. È stata altresì confermata la non veridicità delle dichiarazioni rese da Eurobox in sede di richiesta di incentivazione, con conseguente obbligo di prestazione della cauzione definitiva a pena di inammissibilità della domanda.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato integralmente le decisioni del TAR Lazio, sancendo la legittimità dei provvedimenti di decadenza adottati dal GSE e condannando Eurobox Impianti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro per ciascun procedimento. Le pronunce consolidano l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare la corretta applicazione dei regimi di incentivazione e a contrastare pratiche elusive che incidono sull’equilibrio delle risorse pubbliche destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili.