Banca d’Italia convince il Consiglio di Stato sul diniego all’accesso agli atti richiesto da Cordea Savills
Pubblicato il: 12/1/2025
L’avvocato Claudia Parise ha assistito Società Cordea Savills Italian Opportunities No.2 (Holding) s.a.r.l.; gli avvocati Donatella La Licata e Giuseppe Tiscione hanno rappresentato Banca d’Italia; gli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale e Antonio Donato hanno rappresentato Alessandro Zanotti, Liquidatore del Fondo Social & Public Initiatives.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9186/2025 sul ricorso n. 6218/2025, si è pronunciato su una controversia tra Società Cordea Savills Italian Opportunities No.2 (Holding) S.a.r.l. e Banca d’Italia, insieme ad Alessandro Zanotti quale Liquidatore del Fondo Social & Public Initiatives.
L’appello nasceva a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 8114/2025, che aveva accolto solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti presentata dalla società Cordea con riferimento alla procedura di liquidazione del Fondo. La vicenda ha avuto origine da una serie di rapporti contrattuali tra Cordea e il Fondo, tra cui un preliminare di compravendita e un contratto di locazione su immobili, stipulati nel 2021. Su richiesta di terzi, entrambi i contratti sono stati successivamente oggetto di contenzioso presso il Tribunale di Milano.
Nel 2023 si è disposta la liquidazione del Fondo e la Banca d’Italia ha nominato un Liquidatore. Cordea, interessata a tutelarsi nei giudizi civili pendenti, ha chiesto a Banca d’Italia l’ostensione di diversi documenti relativi alla liquidazione, trovandosi però di fronte a un provvedimento di accoglimento solo parziale e con numerosi omissis.
Il TAR aveva respinto in larga parte le doglianze di Cordea, ritenendo che l’accesso difensivo non possa travalicare il segreto bancario e che sia necessaria una dettagliata motivazione sull’utilità e la stretta indispensabilità dei documenti ai fini difensivi. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, era stato valutato come la Banca d’Italia avesse correttamente limitato la disclosure ai soli documenti oggettivamente pertinenti alle esigenze difensive, escludendo l’intero fascicolo o le parti non inerenti ai rapporti contrattuali controversi.
Il TAR aveva anche ritenuto legittimo escludere il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 nei procedimenti di accesso agli atti. Nel giudizio d’appello Cordea ha sostenuto che la motivazione alla base del diniego parziale fosse generica e che le parti omissate degli atti potessero contenere elementi decisivi per la difesa, contestando inoltre che il bilanciamento tra segreto e accesso fosse stato solo apparente.
La società appellante ha inoltre invocato i principi della Corte di Giustizia UE, sottolineando la necessità di assicurare l’accesso a informazioni pertinenti quand’anche coperte da segreto, se utili alla difesa in procedimenti civili o commerciali.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha esaminato in dettaglio la disciplina di settore, tra cui l’art. 7 del Testo Unico Bancario e la giurisprudenza nazionale ed europea, chiarendo che il diritto di accesso in presenza di segreto bancario è sottoposto a un rigoroso vaglio di strumentalità e necessarietà rispetto alla posizione giuridica da tutelare. Nel caso di specie, l’istanza di Cordea è stata ritenuta generica ed esplorativa, carente di specifici indizi circa l’utilità dei documenti oscurati rispetto a contenziosi effettivamente in corso. La motivazione fornita dalla Banca d’Italia è stata considerata congrua, avendo effettuato il richiesto bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto di difesa.
La sentenza ha dunque respinto l’appello di Cordea e confermato la pronuncia di primo grado. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti appellate. Sul piano sostanziale, la decisione ribadisce il principio secondo cui, in materia bancaria, il segreto può essere derogato solo nei limiti di una specifica e comprovata indispensabilità degli atti richiesti per la tutela processuale, confermando per la Banca d’Italia un ruolo centrale nella valutazione degli interessi in gioco.

