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Provincia di Bergamo, confermata la legittimità della rotatoria: respinto l’appello delle Terme di Trescore


Pubblicato il: 12/2/2025

L'Avvocato Raffaele Bonfiglio, insieme all’Avvocato Mauro Fiorona, ha affiancato la società Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.p.A.; gli Avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori e Katia Nava hanno assistito la Provincia di Bergamo,

Con la sentenza n. 09188/2025, registro provvisorio collegiale, relativa al ricorso n. 06648/2024, il Consiglio di Stato – Sezione Quarta – ha respinto l’appello proposto dalle Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio S.p.A. contro la Provincia di Bergamo, confermando la legittimità del progetto di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale 89 e la Strada Provinciale 90. La vicenda trae origine dall’approvazione, da parte della Provincia, del progetto definitivo ed esecutivo volto a migliorare la fluidità del traffico in corrispondenza dell’area di parcheggio delle Terme di Trescore, con conseguente imposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. La società termale aveva contestato tali provvedimenti, lamentando il rischio di contaminazione della falda idrica utilizzata per le attività terapeutiche e la sproporzione dell’intervento rispetto ai benefici attesi.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i cinque motivi di appello, confermando la valutazione già espressa dal TAR Lombardia – Brescia con sentenza n. 721/2024. In particolare, il Collegio ha valorizzato la relazione del verificatore nominato con ordinanza n. 343/2025, dalla quale è emerso che l’unico rischio ulteriore per le falde termali riguarda le attività di cantiere, rischio temporaneo e contenibile mediante prescrizioni operative. Al contrario, la messa in esercizio della rotatoria è destinata a ridurre l’incidentalità stradale e, grazie alla dotazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche con vasche di disoleazione e ulteriori presidi protettivi, a mitigare il pericolo di contaminazione da dilavamento.

Il Consiglio ha inoltre escluso che la variante alla S.S. 42, richiamata dall’appellante come soluzione alternativa, possa rendere inutile l’opera, trattandosi di intervento ancora fermo alla fase di studio di fattibilità. È stata ritenuta legittima anche la scelta urbanistica di sacrificare parte dell’area parcheggio, non essendo dimostrata alcuna sproporzione tra costi e benefici. Infine, la qualificazione dell’intervento come di lieve entità, assoggettato a procedura autorizzatoria paesaggistica semplificata ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, è stata confermata.

La decisione ribadisce la discrezionalità tecnica e amministrativa della Provincia di Bergamo nella pianificazione della viabilità e sancisce la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e fluidità della circolazione rispetto alle contestazioni della società termale. Le spese di lite sono state poste a carico della parte appellante in favore della Provincia, mentre sono state compensate nei confronti di Anas Gruppo Fs Italiane.