Baxter si aggiudica il lotto per il sevoflurano contro Piramal
Pubblicato il: 12/2/2025
L'avvocato Beatrice Belli ha assistito Piramal Critical Care Italia. Gli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti hanno rappresentato Intercent-ER. L'avvocato Riccardo Arbib ha rappresentato Baxter.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9192/2025 (RG 4311/2025), ha deciso sul contenzioso promosso da Piramal Critical Care Italia contro la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia Intercent-ER e Baxter S.p.A. La vicenda concerneva l’aggiudicazione del lotto n. 705, relativo alla fornitura del medicinale anestetico sevoflurano nell’ambito di una gara bandita da Intercent-ER per le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Trento, periodo 2025-2027.
La gara, articolata in 1.096 lotti, prevedeva per il sevoflurano la specifica richiesta di un contenitore "infrangibile" con vaporizzatore. Piramal era risultata inizialmente aggiudicataria del lotto, offrendo un flacone di vetro rivestito da pellicola in PVC, descritto come "ad alta resistenza".
Baxter, seconda classificata, aveva invece sollevato rilievi circa la mancata rispondenza alla lex specialis, sottolineando la differenza tra le caratteristiche tecniche richieste (“infrangibile”) e quelle effettivamente offerte da Piramal (“alta resistenza”). A seguito di tali rilievi e di una richiesta di chiarimenti, Intercent-ER aveva annullato in autotutela la precedente aggiudicazione a favore di Piramal e riassegnato il lotto a Baxter.
Piramal aveva impugnato innanzi al TAR l’annullamento dell’aggiudicazione, vedendosi tuttavia respingere il ricorso. Il TAR aveva ritenuto insufficiente la documentazione tecnica presentata da Piramal a dimostrazione della reale “infrangibilità” del contenitore, come richiesto dal capitolato di gara, osservando che la stazione appaltante aveva legittimamente esercitato il proprio potere di autotutela a tutela della sicurezza degli operatori sanitari.
La successiva impugnazione di Piramal al Consiglio di Stato, e l’appello incidentale proposto da Baxter, hanno portato quindi al giudizio definito dalla sentenza in esame. Il Consiglio di Stato ha confermato le conclusioni dei precedenti gradi di giudizio, ribadendo che il concetto di "infrangibilità" indicato dalla lex specialis si distingue da quello di "alta resistenza": solo il primo garantisce effettiva sicurezza agli operatori sanitari.
La mancata produzione di una specifica scheda tecnica attestante l’infrangibilità del contenitore da parte di Piramal si è rivelata decisiva per la soluzione della controversia, così come la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuare soluzioni maggiormente protettive per gli utenti e il personale. Nessuna rilevanza è stata riconosciuta a un’interpretazione più favorevole alla concorrenza che deroghi alla chiara previsione di gara.
Il giudice amministrativo ha quindi respinto l’appello di Piramal, dichiarando improcedibile l’appello incidentale di Baxter e disponendo la compensazione delle spese di lite. Giuridicamente, si conferma l’aggiudicazione del lotto a Baxter e l’infondatezza dei motivi avanzati da Piramal. Non sussistono conseguenze economiche dirette a carico di Piramal oltre la perdita dell’aggiudicazione del lotto.

