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Il GSE riesce a difendere la decadenza dagli incentivi per Idren società agricola


Pubblicato il: 12/2/2025

L’avvocato Angelo Buongiorno ha assistito Idren società agricola s.r.l. in liquidazione. Gli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9196 del 2025, relativa al ricorso n. 8347/2024, si è pronunciato sull’appello proposto da Idren società agricola s.r.l. in liquidazione contro Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Il contenzioso trae origine dalla richiesta di Idren della riforma della decisione con cui il TAR Lazio (sentenza n. 15985/2024) aveva confermato la decadenza dagli incentivi relativi a due impianti idroelettrici nella loro titolarità. La vicenda prende le mosse da alcuni provvedimenti adottati dal GSE nel 2019, che disponevano la decadenza dal diritto agli incentivi per gli impianti idroelettrici “Tarquinia 1” e “Tarquinia 2”, a seguito di subentro di Idren a Energie Nuove s.r.l.

Il GSE aveva rilevato, a valle di una verifica, la sussistenza di violazioni previste dal d.m. 31 gennaio 2014 legate alla mancanza di un valido titolo autorizzativo e di requisiti necessari per la qualificazione degli impianti. A fondamento del provvedimento vi era l’annullamento dei titoli abilitativi disposto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, impugnato ma poi confermato dalla Corte di cassazione. Ne sono seguite la richiesta di restituzione degli incentivi già percepiti e il rigetto dell’istanza di ritiro del provvedimento di decadenza. Negli anni precedenti, Idren aveva tentato di contrastare i provvedimenti prima davanti al TAR Lazio senza successo, poi proponendo appello al Consiglio di Stato.

La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermata dalle Sezioni Unite, aveva già determinato la cancellazione del titolo abilitativo su cui fondava il diritto all’incentivo.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la normativa richiede la presenza di un titolo abilitativo valido ed efficace come presupposto necessario sia per l’accesso sia per il mantenimento degli incentivi. L’annullamento giurisdizionale di tale titolo ne ha determinato la perdita con effetto retroattivo e ha imposto al GSE, per legge, di provvedere alla decadenza. I giudici hanno ritenuto infondate le censure di Idren, secondo cui il procedimento sarebbe stato sproporzionato o irragionevole o che avrebbe dovuto essere ritardato per consentire procedure di regolarizzazione edilizia.

Il compito del GSE, secondo il Consiglio, è vincolato e limitato alla verifica dell’esistenza formale dei titoli, senza margine di discrezionalità. La decisione definitiva ha respinto l’appello di Idren, lasciando inalterata la decadenza degli incentivi e la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite. Conseguentemente, Idren è stata condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge. La pronuncia conferma il principio per cui la tutela degli incentivi dipende dal rispetto rigoroso dei requisiti e dalla validità dei titoli abilitativi richiesti dalla disciplina di settore.