GSE conferma la legittimità della rimodulazione della TFO negli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 12/2/2025
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Ergon s.r.l.; gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato il 24 novembre 2025 sul caso n. 9695/2024, riguardante il ricorso proposto da Ergon s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., avente per oggetto la legittimità della sospensione e della successiva rimodulazione degli incentivi riconosciuti a un impianto fotovoltaico ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 (quinto conto energia), in applicazione dello spalma incentivi previsto dall’articolo 26 del d.l. 91/2014.
Ergon s.r.l. aveva ricevuto una comunicazione dal GSE il 20 ottobre 2022 che disponeva la sospensione dell’erogazione degli incentivi TFO dal settembre 2022. Successivamente, il 2 marzo 2023, il GSE aveva rideterminato l’algoritmo per il calcolo della tariffa, adeguando il meccanismo dopo gli episodi di crescita anomala dei prezzi energetici registrati negli anni 2021 e 2022.
Tali modifiche, secondo Ergon, negavano la corretta remunerazione come stabilita dagli atti convenzionali e dalla normativa di settore, con un impatto diretto sulle entrate per il proprio impianto fotovoltaico di Trani. Il contenzioso aveva avuto un primo atto di giudizio davanti al TAR Lazio che, con sentenza n. 18199/2024, aveva respinto il ricorso di Ergon s.r.l., sancendo la legittimità dei provvedimenti assunti dal GSE.
La società ha quindi presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato lamentando numerosi profili di illegittimità, fra cui errori istruttori, violazioni delle direttive europee e dei principi nazionali e comunitari di proporzionalità, nonché disparità di trattamento tra operatori.
Il Consiglio di Stato, richiamando i numerosi precedenti sulla materia e dopo aver esaminato dettagliatamente sia le normative di settore che i meccanismi della TFO, ha confermato che la tariffa omnicomprensiva riconosciuta a impianti al di sotto di 1 MW deve essere intesa come unica, senza distinzione tra trattamento incentivante e valorizzazione tramite prezzo zonale di mercato. La rimodulazione prevista dall’art. 26 del d.l. 91/2014 interessa esclusivamente la componente incentivante e non trasforma la natura fissa della tariffa in una variabile dipendente dai prezzi di mercato.
Il Collegio ha altresì ritenuto corretta la modifica dell’algoritmo operata dal GSE, trattandosi di un adeguamento resosi necessario per ricondurre la tariffa entro i limiti normativi dopo le anomalie di mercato degli ultimi anni, senza incorrere in violazioni di buon andamento, legittimo affidamento o di normativa europea. La sentenza del Consiglio di Stato ha quindi respinto tutti i motivi di appello sollevati da Ergon s.r.l., riconoscendo come privi di fondamento i rilievi relativi a discriminazioni tra produttori, affidamento sull’algoritmo pregresso, pretesa illegittimità degli atti di recupero economico e questioni di compatibilità con il diritto UE.
La Corte ha confermato la legittimità dell’azione del GSE e la conformità della disciplina nazionale agli standard europei. Di conseguenza, Ergon s.r.l. è stata condannata al pagamento di 5.000 euro per spese processuali a favore del GSE, mentre le spese tra le restanti amministrazioni sono state compensate.

