Il Consiglio di Stato conferma le ragioni di GSE sulla restituzione degli incentivi energia
Pubblicato il: 12/3/2025
Gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. Gli avvocati Curzio Cicala, Giorgio Conti e Giuseppe Giacon hanno rappresentato D.N. Soluzioni S.r.l.
Il contenzioso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Seconda) n. 9198/2025, registro generale 4367 del 2024, ha visto contrapposte D.N. Soluzioni S.r.l., società operante nel settore energetico, e il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., insieme ad altre amministrazioni statali. La decisione, pronunciata il 24 novembre 2025, trae origine dal provvedimento con cui il GSE aveva annullato in autotutela, in data 15 aprile 2022, l’ammissione della società alle tariffe incentivanti previste dal cosiddetto “quarto Conto Energia”, con relativa risoluzione della convenzione tariffaria e richiesta di restituzione degli incentivi percepiti.
La vicenda giudiziaria nasce dalla mancata rinuncia, entro il termine di legge del 31 dicembre 2020, da parte di D.N. Soluzioni S.r.l. al beneficio fiscale della cosiddetta “Tremonti ambiente”, quale condizione per la conservazione delle tariffe incentivanti. Tale facoltà – introdotta dall’art. 36 del d.l. 124/2019 e prorogata fino al 31 dicembre 2020 dalla l. 120/2020 – prevedeva la necessità di scegliere tra la detassazione e il diritto a beneficiare dell’incentivo. Il GSE, riscontrando che la società non aveva esercitato la rinuncia, ha proceduto a ritirare gli incentivi, richiedendo la restituzione delle somme già erogate.
Nel giudizio di primo grado, il TAR Lazio, Sezione Terza Ter, con sentenza n. 8048/2024, aveva respinto il ricorso promosso da D.N. Soluzioni S.r.l., ritenendo infondate le censure sollevate contro il divieto di cumulo tra tariffa incentivante e beneficio fiscale, nonché legittimo l’annullamento in autotutela da parte di GSE, essendo decorso il termine fissato per la rinuncia al beneficio fiscale. Il TAR ha inoltre evidenziato la natura vincolata del provvedimento e l’inammissibilità dei motivi formulati per relationem.
La controversia al Consiglio di Stato ha visto la società appellante riproporre motivi già formulati in primo grado, censurando la decisione del TAR sotto diversi profili, tra cui difetto di motivazione e vizi procedurali. Tuttavia, la pronuncia ha rilevato come la decisione di primo grado non fosse stata attinta da critiche specifiche in merito al divieto di cumulo dei benefici, su cui si era formato ormai giudicato, e che le doglianze proposte in appello risultavano in parte nuove e quindi inammissibili, in parte infondate. Il Consiglio di Stato ha rimarcato inoltre la necessità di puntuale articolazione dei motivi processuali, ribadendo che il generico richiamo a documenti o motivi precedenti non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dal codice del processo amministrativo.
Gli elementi giuridici decisivi ai fini della controversia sono dunque stati il principio ormai consolidato dell’incompatibilità tra la tariffa incentivante prevista dal “conto energia” e la detassazione “Tremonti ambiente”, l’effettuato decorso del termine legale per la rinuncia al beneficio fiscale quale condizione per mantenere l’incentivo, nonché la natura vincolata dell’annullamento dell’agevolazione in assenza di tale rinuncia. Altro aspetto rilevante è stato il richiamo all’onere di specificità dei motivi di ricorso e appello in sede amministrativa.
La decisione finale del Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello in parte inammissibile e in parte lo ha respinto nel merito, con conseguente conferma dell’obbligo per D.N. Soluzioni S.r.l. di restituire al GSE le somme già percepite a titolo di incentivo, per un importo pari a 5.000 euro oltre accessori, a titolo di spese legali del presente grado di giudizio. Nei confronti delle altre amministrazioni resistenti, invece, le spese sono state compensate. La sentenza rappresenta un nuovo consolidamento giurisprudenziale sui rapporti tra incentivi energetici e agevolazioni fiscali, confermando la posizione assunta dal GSE a tutela della correttezza e trasparenza dei meccanismi incentivanti pubblici.

