Agenzia delle Entrate ottiene conferma dalla Cassazione sulla legittimità dell'onere “way out” per le BCC sopra soglia
Pubblicato il: 11/26/2025
Gli avvocati Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi hanno rappresentato Ente Cambiano società cooperativa per azioni.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 30379 del 2025 (ric. n. 15253/2019), si è pronunciata sul ricorso proposto da Ente Cambiano società cooperativa per azioni, già Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, avverso la sentenza n. 2245/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana. Parte resistente è stata l'Agenzia delle Entrate. Il caso trae origine dal versamento di oltre 54 milioni di euro da parte della ricorrente all'erario, pari al 20% del proprio patrimonio netto al 31 dicembre 2015, previsto dall’art. 2, comma 3-bis, del d.l. 18/2016 c.d. normativa “way out”, quale condizione per il conferimento dell’azienda bancaria in una società per azioni senza adesione a un gruppo cooperativo.
L’ente, dopo il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso di quanto versato, aveva impugnato il silenzio-rifiuto avanti la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con esito negativo, e successivamente davanti alla CTR Toscana, che aveva confermato il rigetto e condannato l’ente alle spese di lite. In Cassazione, la cooperativa ha articolato dieci motivi, sollevando questioni di diritto unionale e costituzionale, nonché profili di diritto interno.
Il percorso processuale è stato complesso. Inizialmente, la Corte di Cassazione ha sospeso il giudizio e rimesso atti alla Corte Costituzionale circa la legittimità della disciplina, che con la sentenza n. 149/2021 ha escluso profili di illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. 18/2016. Successivamente, la Cassazione ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, la quale ha dichiarato la domanda irricevibile, non ravvisando sufficienti elementi di collegamento con il diritto unionale nella vicenda interna.
La Suprema Corte ha ripercorso le tappe normative e ha richiamato la sentenza costituzionale, ritenendo che il versamento del 20% del patrimonio netto, richiesto alle BCC sopra soglia che si avvalgano della “way out”, costituisce il prezzo per l’accesso ad un regime alternativo rispetto alla devoluzione ai fondi mutualistici, non configurandosi né come tributo né come prestazione coattiva, ma come onere volontario connesso a una scelta organizzativa e patrimoniale libera per l’ente. Si tratta di un meccanismo volto a tutelare la riforma del sistema del credito cooperativo e non lesivo dei principi costituzionali o unionali prospettati dalla ricorrente. Rilevata la non fondatezza anche delle doglianze in materia di compensazione delle spese giudiziali, la Corte ha ricondotto tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha definitivamente rigettato il ricorso di Ente Cambiano. Dal punto di vista economico, la cooperativa non potrà recuperare la somma versata all’erario. Giuridicamente, la pronuncia conferma la legittimità della disciplina “way out” così come strutturata dal legislatore, con la conseguenza che alle banche di credito cooperativo che intendano avvalersene non spetta alcun rimborso delle somme dovute per esercitare detta opzione. È stata disposta la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità in ragione della complessità e novità della questione.

