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Check Up Srl ottiene la cessazione della materia del contendere contro la ASL Salerno


Pubblicato il: 12/3/2025

Gli avvocati Italo Carbone e Francesco Avagliano hanno assistito Check Up s.r.l.; gli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta hanno rappresentato l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9199/2025 (RG 9932/2023), ha definito il contenzioso promosso da Check Up Srl contro la Azienda Sanitaria Locale (Asl) di Salerno, in relazione alla richiesta di emissione di una nota di credito per prestazioni di radiologia effettuate nel 2018. Il procedimento era stato originato dall'impugnazione della determina Asl n. 68485 del 24 marzo 2021, con la quale veniva chiesto a Check Up il pagamento di 435.279,69 euro per superamento dei limiti di spesa e del costo medio delle prestazioni erogate.

La vicenda trae origine dalla decisione della Asl di richiedere a Check Up la restituzione di somme per aver superato, durante il 2018, oltre il 10% dei limiti di spesa fissati per la branca di radiologia, nonché per aver sforato il costo medio consentito per tali prestazioni. Nel ricorso, Check Up sosteneva che la nota di credito era stata emessa in assenza della regressione tariffaria prevista dal quadro normativo e contestava i dati utilizzati dall'amministrazione. Fondamentale per la querelle risultavano inoltre i diversi provvedimenti susseguitisi negli anni tra il 2018 e il 2024 relativi alla quantificazione della spesa e alle modalità di riconoscimento delle prestazioni.

In primo grado, il TAR Campania - Salerno (sentenza n. 1108/2023) aveva rigettato il ricorso della struttura sanitaria, ritenendo che la richiesta della Asl non imponesse restituzione ex regressione tariffaria e dichiarando irricevibili o infondate le censure riguardanti i provvedimenti regionali e la presunta legittimità delle note a credito. Nel giudizio d'appello, però, la successione di nuovi atti – in particolare la delibera Asl n. 492/2022 e la successiva n. 1/2024 – ha mutato lo scenario originario: la somma richiesta è stata rideterminata in 291.841,97 euro, superando in parte le originarie ragioni del contendere.

Il Consiglio di Stato ha posto in rilievo che con le nuove delibere Asl non solo si era ridotto l’importo preteso, ma di fatto era intervenuta la perdita di efficacia dei provvedimenti inizialmente impugnati. Sul piano procedurale e sostanziale, sono quindi venuti meno tanto l’interesse quanto la materia stessa del contendere, almeno per la parte relativa alla differenza tra la somma originaria e quella rideterminata dall’Asl; la quota residua, oggetto della nuova determinazione, potrà essere autonomamente contestata da parte di Check Up, se del caso.

La decisione del Consiglio di Stato ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per la differenza tra le somme richieste nel 2021 e nel 2024, mentre per la parte residua il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado di giudizio vengono compensate tra le parti. Sul piano economico, ciò riduce notevolmente la pretesa della Asl nei confronti della struttura sanitaria, mentre il profilo giuridico offre un precedente in tema di sopravvenienze amministrative e cessazione della materia del contendere per ridefinizione degli importi da parte delle amministrazioni sanitarie.