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Arcs ottiene conferma sull’aggiudicazione nella disputa sui disinfettanti


Pubblicato il: 12/3/2025

L’avvocato Sergio Coccia ha rappresentato Ecolab s.r.l.; l’avvocato Amedeo Pisanti ha assistito Arcs – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute; Promed s.r.l. non si è costituita in giudizio.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 9200/2025 (RG 4535/2025), ha rigettato l’appello proposto da Ecolab s.r.l. contro Arcs – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, confermando l’esito della gara per la fornitura di antisettici e disinfettanti (lotto 46, CIG A03CB85DA0) per il servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Il contendere verteva sulla legittimità dell’aggiudicazione in favore della società Promed s.r.l., relativamente a prodotti destinati alla disinfezione di superfici di dispositivi medici, comprese sonde ecografiche.

La vicenda trae origine dal ricorso di Ecolab s.r.l., seconda classificata nella gara, che ha impugnato la mancata esclusione del prodotto “Clinell Universal Wipe”, offerto da Promed, sostenendo che la sua composizione (sali di ammonio quaternario) non fosse conforme alla lex specialis per tipologia e destinazione rispetto al prodotto richiesto (a base di perossido di idrogeno). Secondo Ecolab, la destinazione d’uso del prodotto comprendeva anche sonde ecografiche destinate al contatto con mucose o con cute lesa e, quindi, la soluzione proposta dall’aggiudicataria non poteva essere ritenuta equivalente.

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 189 del 29 aprile 2025, aveva già rigettato il ricorso di Ecolab, ritenendo, sulla base della disciplina di gara, che i prodotti fossero destinati unicamente a sonde ecografiche per uso esterno, escluse quindi le tipologie a contatto con cute lesa o mucosa, per cui sarebbe stata necessaria la diversa autorizzazione AIC. Pur rilevando la piena discrezionalità della commissione nella valutazione di equivalenza tecnica, il TAR aveva respinto ogni doglianza, anche circa l’asserita ambiguità della lex specialis.

Nel giudizio d’appello, Ecolab ha rinnovato le proprie censure, ritenendo che la classificazione DM non escludesse l’impiego anche per altre tipologie di sonde e contestando la valutazione tecnica dell’equivalenza funzionale del prodotto aggiudicatario. Lamentava inoltre che la clausola tecnica fosse ambigua, con conseguente lesione della corretta formazione dell’offerta.

Il Consiglio di Stato ha però integralmente accolto la ricostruzione già formulata dal TAR, riaffermando che il capitolato di gara era chiaro nella distinzione tra prodotti destinati alla disinfezione di dispositivi medici per uso esterno (DM) e quelli destinati a cute lesa o mucosa (AIC), e che la commissione aveva correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica nel giudizio di equivalenza. In particolare, la valutazione della commissione, basata su ampia documentazione tecnica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto, non integrava alcuna manifesta illogicità né violazione della lex specialis.

Il Collegio ha dunque respinto l’appello, sancendo la legittimità dell’aggiudicazione a Promed s.r.l. e confermando in toto la sentenza di primo grado. Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione salva gli effetti dell’aggiudicazione e del contratto conseguente, senza conseguenze risarcitorie per la ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione della presenza di profili tecnici particolarmente complessi.