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Cessata materia del contendere: Medicanova ottiene la ricalcolazione dei limiti di spesa 2018


Pubblicato il: 12/1/2025

Gli avvocati Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria hanno assistito Medicanova s.r.l. Gli avvocati Rosa Russo e Pierpaolo Pesce hanno rappresentato l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9201/2025 (RG n. 9765/2023), si è pronunciato in merito all'appello proposto da Medicanova s.r.l. contro l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno. La controversia riguardava la richiesta dell’ASL a Medicanova di emettere una nota di credito per 774.300,44 euro, relativa a prestazioni di radiologia oltre i limiti economici e temporali fissati per l’anno 2018.

La vicenda trae origine dal decreto n. 84/2018 del Commissario ad acta della Regione Campania, che ha fissato limiti di spesa e volumi per le strutture accreditate in ambito radiologico per il 2018. Sulla base di questo, la ASL di Salerno aveva individuato un limite di spesa per Medicanova riferito al periodo gennaio-luglio 2018. A seguito di contratti stipulati e verifiche sullo sforamento del limite del 10% del costo medio, la ASL aveva richiesto una nota di credito ingente a carico della struttura. Medicanova aveva opposto le proprie giustificazioni, ma la richiesta dell’ASL era stata confermata con nota prot. n. 68494/2021.

Il TAR di Salerno, con sentenza n. 1070/2023, aveva respinto il ricorso di Medicanova, ritenendo legittima l’azione amministrativa e le modalità di calcolo dei limiti, nonché la procedura di recupero delle somme eccedenti. Il TAR aveva sostenuto che il decreto commissariale costituiva fonte diretta e lesiva dei limiti imposti e che la determinazione della ASL seguiva correttamente i meccanismi regolatori regionali.

Medicanova ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato, censurando la mancata determinazione del consuntivo, l’illegittimità del costo medio attribuito dal Commissario, l’insufficienza delle valutazioni del Tavolo tecnico e la carenza di tempestività e comunicazione sui limiti di spesa.

Nel corso del giudizio di appello, l’ASL di Salerno ha riferito di avere ricalcolato le somme effettivamente dovute da Medicanova per l’anno 2018, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni della società e riducendo la somma richiesta da 774.300,44 euro a 46.924,31 euro. Il Consiglio di Stato ha quindi rilevato la cessata materia del contendere, dato che Medicanova ha ottenuto piena soddisfazione per la pretesa originaria, dichiarando l’improcedibilità per l’eventuale residua differenza, in quanto riconducibile a un nuovo provvedimento separatamente impugnabile.

La decisione comporta il venir meno dell’obbligo, per Medicanova, di emettere la nota di credito per la somma originaria richiesta, sancisce il diritto alla rideterminazione dei conteggi sulla base del consuntivo finale e fissa la compensazione integrale delle spese tra le parti.