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Castellano Costruzioni ottiene la declaratoria di improcedibilità davanti al Consiglio di Stato


Pubblicato il: 12/3/2025

Gli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco hanno assistito Castellano Costruzioni a r.l. L’avvocato Maria Imparato ha rappresentato la Regione Campania.

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, si è pronunciato sul ricorso n. 4630/2025 avente ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza n. 401/2025 del Tar Campania da parte della società Castellano Costruzioni a r.l., contrapposta, tra gli altri, alla Regione Campania e al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania. L’appello verteva sulla legittimità di due distinti provvedimenti amministrativi: un’ingiunzione a pagamento per sanzione pecuniaria e una sospensione dei lavori di scavo, entrambi emanati nel 2024, nell’ambito di una contestazione per asserita attività di cava abusiva.

La vicenda trova origine nell’adozione, da parte dell’amministrazione, di provvedimenti interdittivi e sanzionatori nei confronti della Castellano Costruzioni, accusata di svolgere attività estrattiva e relativo trasporto di materiali in assenza delle necessarie autorizzazioni e con finalità imprenditoriali. La società aveva impugnato i provvedimenti lamentando vizi procedurali, erroneità del presupposto e sviamento di potere, contestando, in particolare, la qualificazione della propria attività nei termini rilevati dall’autorità.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava in parte le censure dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione all’ingiunzione di pagamento, rimettendo la controversia al giudice ordinario, e respingendo il ricorso contro la sospensione dei lavori per omessa prova contraria a quella fornita dalla pubblica amministrazione circa il carattere illecito delle operazioni svolte.

L’appello presentato da Castellano Costruzioni ha sollevato plurimi motivi di censura sulla sentenza di primo grado, insistendo Specialmente sulla violazione del giusto procedimento, sull’eccesso di potere e sulla falsa applicazione delle norme di settore (legge n. 54/1985), chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla stessa società appellante il 4 novembre 2025, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello e, in considerazione della definizione in rito, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti. Ne deriva che la vicenda non procederà oltre nella sede amministrativa, e restano ferme le statuizioni già adottate in primo grado per la parte non oggetto di improcedibilità. La decisione impedisce ulteriori sviluppi sul piano contenzioso amministrativo ed esclude conseguenze economiche immediatamente a carico delle parti rispetto alle spese del giudizio di appello.