Cosmo Scavi ottiene la riforma dell'esclusione in gara Veritas
Pubblicato il: 12/3/2025
L’avvocato Alessandro Veronese ha rappresentato Cosmo Scavi S.r.l., in proprio e come mandataria del RTI con Clea S.C. – Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali. Gli avvocati Andrea Manzi, Paolo Sansone e Nicola De Zan hanno assistito Costruzioni Generali Girardini S.p.a. unipersonale, mandataria del RTI con Brussi Costruzioni S.r.l., Ecovie S.r.l. e So.Ge.Di.Co S.r.l. L’avvocato Luca Pellicani ha rappresentato Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9227/2025 (RG 5310/2025), ha deciso sull’appello proposto da Cosmo Scavi S.r.l., in proprio e come mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con Clea S.C., contro la sentenza n. 855/2025 del TAR Veneto. La controversia origina dalla gara indetta da Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di urbanizzazione dell’area Cavergnago e realizzazione di un nuovo centro di raccolta, Lotto 1 (CIG B1B6D7B0C0). La sentenza del primo grado aveva imposto l’inefficacia dell’aggiudicazione e del contratto stipulato con Cosmo Scavi.
La questione concerneva l’attribuzione del punteggio premiale, previsto dalla legge di gara per il possesso della certificazione SA 8000 o equivalente. Costruzioni Generali Girardini S.p.a., seconda graduata, aveva contestato la validità della certificazione SA 8000 presentata da Cosmo Scavi, sostenendo che essa fosse rilasciata da un ente (Farequalità S.r.l.) non accreditato secondo i requisiti normativi europei e che in mancanza di tale accreditamento vi fosse un difetto sostanziale nella documentazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.
In primo grado, il TAR Veneto aveva accolto le argomentazioni della ricorrente, annullando l’aggiudicazione e dichiarando inefficace il contratto, ritenendo la certificazione SA 8000 priva di valore legale poiché rilasciata da un organismo non accreditato ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008. Il TAR aveva inoltre ritenuto che l’offerta di Cosmo Scavi non dovesse ricevere il punteggio premiale e che la stazione appaltante non avesse svolto sufficienti verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti correlati alla certificazione sociale.
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente l’appello di Cosmo Scavi. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la lex specialis della gara abbia legittimamente richiesto il solo possesso della certificazione SA 8000 o equivalente, senza esigere un particolare accreditamento dell’ente certificatore. La disciplina SA 8000, hanno ribadito i giudici, non rientra tra quelle certificate da organismi pubblici o accreditati secondo regolamenti europei, essendo di carattere privatistico. Inoltre, la clausola della legge di gara che non richiedeva accreditamento non era stata oggetto di impugnazione e risultava ormai inoppugnabile. La produzione in gara della certificazione SA 8000 rilasciata da Farequalità S.r.l. è stata dunque ritenuta sufficiente a conferire legittimità al punteggio attribuito.
Con questa decisione, l’appello di Cosmo Scavi è stato accolto, con il conseguente respingimento del ricorso di primo grado di Costruzioni Generali Girardini S.p.a. e la conferma dell’aggiudicazione a Cosmo Scavi relativa all’appalto integrato di urbanizzazione e nuovo centro raccolta. Sul piano economico, la pronuncia evita a Cosmo Scavi la perdita dell’appalto, mentre a livello giuridico viene chiarita la legittimità dell’utilizzo di certificazioni SA 8000 rilasciate da enti privi di accreditamenti formalmente riconosciuti a livello europeo, laddove ciò non sia espressamente richiesto dalla lex specialis. Le spese di giudizio del doppio grado sono state compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni.

