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Regione Calabria ottiene conferma dell’esclusione di Pol Service dalla gara vigilanza


Pubblicato il: 12/4/2025

L'avvocato Nunzio Raimondi ha assistito Società Pol Service S.r.l.; gli avvocati Domenico Gullo e Giulia De Caridi hanno rappresentato la Regione Calabria; gli avvocati Domenico Gentile e Maria Lucia Civello hanno rappresentato Istituto di Vigilanza Europol S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9229 del 2025 (ricorso n. 5670/2025), si è pronunciato sulla controversia tra Società Pol Service S.r.l., Regione Calabria e Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. La vicenda trae origine dalla procedura CIG 8482363B60 indetta dalla Regione Calabria per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso la sede del Consiglio Regionale a Reggio Calabria. La questione è stata sottoposta all’esame collegiale dopo che Pol Service S.r.l. ha impugnato il decreto regionale di esclusione dalla gara e l’annullamento dell’aggiudicazione iniziale in suo favore.

L’origine del contenzioso si inserisce in una trasversale serie di ricorsi. Con il decreto dirigenziale n. 5718 del 16 aprile 2025, la SUA della Regione Calabria ha annullato in autotutela l’aggiudicazione concessa il 16 ottobre 2024, eseguendo una precedente sentenza del TAR n. 243/2025 che già aveva rilevato criticità, escludendo Pol Service dalla gara sia per carenza di autorizzazione prefettizia all’attività di vigilanza armata su Reggio Calabria sia per violazioni fiscali.

Pol Service aveva già presentato ricorso contro il provvedimento dinanzi al TAR di Reggio Calabria che, con sentenza n. 441/2025, aveva respinto le sue doglianze. La società ha dunque appellato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo, tra l’altro, di essere stata esclusa dal procedimento erroneamente, sia perché in possesso delle necessarie autorizzazioni, sia perché in regola dal punto di vista fiscale, affermando che le presunte irregolarità erano state azzerate da rateizzazione e sospensione della cartella esattoriale. In parallelo, Europol S.r.l., controinteressata, aveva impugnato un provvedimento di esclusione nei suoi confronti a seguito della verifica di anomalia dell’offerta.

Nel giudizio d’appello Pol Service ha ribadito le censure già articolate in primo grado, tra le quali la legittimità della propria posizione autorizzatoria, il rispetto della regolarità fiscale e la mancanza di un adeguato subprocedimento di verifica dell’offerta.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il principale motivo di gravame, sottolineando che dagli atti non emerge alcun documento che attesti l’autorizzazione per la città di Reggio Calabria. L’autorizzazione prefettizia più recente, rilasciata il 24 luglio 2023, esclude espressamente la città di Reggio Calabria dall’ambito di operatività di Pol Service. Né può ritenersi sufficiente il silenzio-assenso o la tesi dell’errore materiale, trattandosi di un atto amministrativo la cui manifesta volontà non risulta essere frutto di semplice svista o omissione formale. Questo accertamento sull’autorizzazione ha reso assorbita ogni altra questione dedotta, in linea con il principio giurisprudenziale che richiede l’illegittimità di tutte le motivazioni alla base dell’atto per poterne disporre l’annullamento.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Pol Service e, per l’effetto, ha confermato la sentenza di rigetto già resa dal TAR. Permangono, dunque, l’esclusione di Pol Service dalla procedura di gara e la validità del provvedimento regionale impugnato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione delle specificità della vertenza. La pronuncia chiude, almeno per il profilo dedotto, una fase centrale del contenzioso sul servizio di vigilanza armata della massima istituzione regionale calabrese.