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Consip ottiene l'improcedibilità sull'appalto di vigilanza armata


Pubblicato il: 12/4/2025

Gli Avvocati Domenico Gentile, Mario Zoccali e Maria Lucia Civello hanno assistito Full Service S.r.l. Gli Avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa hanno rappresentato Cosmopol Vigilanza S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha definito con la sentenza n. 9230/2025 (ricorso n. 5777/2024) un contenzioso promosso da Full Service S.r.l. contro Consip S.p.A., Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Reggio Calabria e Cosmopol Vigilanza S.r.l., relativo alla procedura di gara (CIG 81647748A5) per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata presso il Ministero della Giustizia. L'udienza conclusiva si è tenuta il 20 novembre 2025, con la presenza e discussione dei rispettivi difensori.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di Full Service S.r.l., dell'aggiudicazione del lotto n. 29 della gara Consip a favore di Cosmopol Vigilanza S.p.A.

Nel corso del procedimento, un provvedimento di esclusione dalla gara ha colpito Cosmopol Vigilanza S.p.A. Tale esclusione è stata oggetto di un autonomo ricorso presso il TAR per il Lazio, il quale lo ha respinto con sentenza n. 21017/2024; la decisione è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7602/2025. All’esito delle vicende sopravvenute e alla conferma dell’esclusione di Cosmopol Vigilanza dal confronto competitivo, Full Service S.r.l. ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire nel giudizio d’appello.

Tale sopravvenienza ha mutato sostanzialmente la situazione che aveva determinato la proposizione del ricorso iniziale.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la dichiarazione di carenza di interesse manifestata da Full Service S.r.l. – e condivisa anche da Consip e Cosmopol Vigilanza – rientra nei presupposti previsti dall’art. 35, comma 1, lett. c) del Codice del processo amministrativo, che dispone l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse delle parti. Tale disciplina vale anche per il giudizio d’appello in virtù dell’art. 38 c.p.a.

Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre stabilita la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Conseguentemente, il precedente assetto giuridico non subisce ulteriori modifiche ed ogni domanda proposta viene dichiarata improcedibile, senza ulteriori oneri economici per le parti.