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Università La Sapienza confermata vincente nell’esclusione di Avr dalla gara per la manutenzione del verde


Pubblicato il: 12/4/2025

L’avvocato Patrizio Leozappa ha rappresentato Avr S.p.A.; l’avvocato Francesco Cavallo ha assistito Coculo Terenzio e Figli S.r.l. e Linea Verde Nicolini S.r.l.

Il Consiglio di Stato (Sezione Settima) si è pronunciato sull’appello promosso da Avr S.p.A. (RG n. 2664/2025) relativamente alla procedura di gara CIG 9836195CE2, indetta dall’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per l’appalto quinquennale del servizio di manutenzione del verde della città universitaria e delle sedi esterne, dal valore stimato di oltre 2,4 milioni di euro.

L’appello mirava a ottenere la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 23221/2024, che aveva confermato l’esclusione di Avr dalla procedura. La vicenda nasce dal provvedimento dell’8 agosto 2024 che aveva escluso Avr—gestore uscente e classificatasi prima in graduatoria—per incongruità della propria offerta, giudicata anormalmente bassa soprattutto per la sottostima del costo della manodopera e la scelta, non ritenuta adeguata dalla stazione appaltante, di applicare un CCNL differente da quello richiesto dal capitolato.

Secondo Avr, il monte ore complessivo, il CCNL applicato e i precedenti affidamenti senza rilievi avrebbero dovuto escludere l’anomalia. Avr aveva proposto ricorso al TAR, articolando censure sulla carente istruttoria e difetto di motivazione del provvedimento di esclusione e contestando inoltre l’aggiudicazione al RTI guidato da Coculo Terenzio e Figli S.r.l.

Il TAR, tuttavia, aveva respinto il ricorso, ponendo particolare accento sull’insufficienza del costo della manodopera a coprire il monte ore richiesto dal capitolato come motivo assorbente.

Da qui è scaturito l’appello di Avr al Consiglio di Stato. All’esame del Consiglio di Stato, il fulcro della questione ruota intorno alla corretta quantificazione dei costi della manodopera rispetto alle previsioni del capitolato speciale d’appalto, che imponeva una presenza contestuale minima di operatori qualificati sulle sedi per le ore contrattuali previste. Secondo la sentenza, Avr aveva commesso l’errore di calcolare il costo della manodopera sulle sole ore effettivamente lavorate e non su tutte le ore contrattuali (comprensive delle necessarie sostituzioni), generando così una sottovalutazione strutturale di oltre 60.000 euro annui e compromettendo la sostenibilità economica dell’offerta.

Gli elementi giuridici ritenuti decisivi sono stati: il carattere tecnico-discrezionale del giudizio di anomalia, sindacabile solo per manifesta illogicità, la distinzione tra monte ore contrattuale e ore effettivamente lavorate, e la necessità di assicurare effettiva presenza delle qualifiche indicate dal capitolato. Inoltre, si è ritenuto che la corretta verifica della coerenza tra CCNL applicato e oggetto dell’appalto non sia violata dalla discrezionalità della stazione appaltante di esigere il contratto più coerente con il servizio.

La decisione del Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello di Avr, conferma la legittimità dell’esclusione dalla gara e ritiene corretta la conseguente aggiudicazione ai secondi classificati. Sono state inoltre liquidate le spese processuali in favore dell’Università La Sapienza e delle imprese costituite, per complessivi euro 4.000 ciascuna oltre oneri e accessori di legge. La sentenza rafforza il principio della rigorosa quantificazione dei costi contrattuali offerti in gara, con rilevanti conseguenze sia economiche sia giuridiche per gli operatori economici nelle gare pubbliche.