Comune di Civitavecchia legittima la rimozione delle installazioni pubblicitarie non autorizzate
Pubblicato il: 12/5/2025
L'avvocato Domenico Occagna ha rappresentato il Comune di Civitavecchia. L'avvocato Luigi Piscitelli ha assistito OPS Group s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull'appello n. 4102 del 2024 proposto da OPS Group s.r.l. contro il Comune di Civitavecchia in una controversia relativa alla rimozione di installazioni pubblicitarie. La decisione odierna (sentenza n. 9258/2025) chiude una complessa vicenda amministrativa iniziata nel 2019 a seguito di ordinanza comunale. I fatti risalgono al 26 febbraio 2019, quando il Comune di Civitavecchia aveva intimato alla società OPS Group s.r.l. la rimozione di alcuni impianti pubblicitari perché installati in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di autorizzazione paesaggistica, oltre che per la scadenza della convenzione nel 2014.
OPS Group aveva contestato l’ordinanza, sostenendo che non fosse necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica comunale secondo la normativa vigente al momento della stipula della convenzione nel 2005, ritenendo sufficiente quanto previsto dalla stessa convenzione anche ai fini paesaggistici.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 5658/2024, aveva circoscritto il giudizio alla sola questione paesaggistica, ritenendo inapplicabile la disciplina relativa alla scadenza della convenzione e respingendo il ricorso sulla base della normativa vigente al momento dell’installazione degli impianti (2013-2014), la quale richiedeva il preventivo parere vincolante della Soprintendenza.
L'appello di OPS Group s.r.l. si è fondato su diverse censure: l’efficacia della convenzione quale titolo autorizzatorio anche dal punto di vista paesaggistico, l’asserita genericità della comunicazione di avvio del procedimento, e il presunto onere del Comune di attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
Il Consiglio di Stato ha giudicato infondati tutti i motivi di ricorso, precisando che la normativa sopravvenuta (d.lgs. n. 42 del 2004, come modificato dal d.lgs. n. 63/2008) prevale rispetto a quella esistente alla stipula della convenzione. Ha inoltre ribadito che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria, rientra fra gli oneri della parte interessata con impulso di parte e non dell'amministrazione. Dal punto di vista giuridico, la decisione ruota essenzialmente sull’obbligatorietà dell’autorizzazione paesaggistica, con parere vincolante della Soprintendenza, per gli impianti pubblicitari installati in area vincolata dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Il Consiglio di Stato ha rimarcato che la sanzione amministrativa della rimessione in pristino si applica automaticamente in assenza dell’autorizzazione richiesta, salvo il caso in cui sia tempestivamente avviata e concessa la sanatoria. Il principio di proporzionalità, invocato dalla società, non trova spazio nella disciplina esaminata. La sentenza definisce il rigetto dell’appello proposto dalla società OPS Group s.r.l., confermando la legittimità dell’azione amministrativa adottata dal Comune di Civitavecchia. Di conseguenza, permane l’obbligo per OPS Group di procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari, senza possibilità di graduazione della sanzione. Il Consiglio di Stato, considerando la novità delle questioni trattate, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

