Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Comune di Salice Salentino riconosciuto titolare dei canoni per impianto fotovoltaico


Pubblicato il: 12/1/2025

Gli avvocati Gianluigi Manelli hanno assistito il Comune di Salice Salentino. Gli avvocati Cristina Martorana e Alessandro Botto hanno rappresentato Blu Solar Uno S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9266/2025 nell’ambito del procedimento n. 6098/2022, ha esaminato il ricorso promosso da Blu Solar Uno S.r.l. contro il Comune di Salice Salentino in merito alla legittimità del canone richiesto dal Comune per l'anno 2017 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sulla base di una convenzione stipulata nel 2009.

La controversia origina dalla nota comunale n. 8548 del 16 luglio 2018 con cui il Comune di Salice Salentino ha richiesto a Blu Solar Uno S.r.l. il pagamento di euro 76.421,66 quale canone annuale convenzionalmente previsto (comprensivo di adeguamento ISTAT) e relativo all’anno 2017. La società contestava la legittimità di tale richiesta, sostenendo la nullità della clausola convenzionale che prevedeva il pagamento dei canoni fino al 2024 per contrarietà a norme imperative, e domandava la restituzione di quanto già versato, pari a oltre 741 mila euro. In particolare, la convenzione vincolava la società a tre tipi di contributo: un contributo annuo soggetto a rivalutazione ISTAT per quindici anni, un contributo una tantum per opere pubbliche e un contributo annuale per campagne ambientali.

In primo grado, il TAR per la Puglia (sentenza n. 150/2022) aveva respinto il ricorso di Blu Solar Uno S.r.l., ritenendo le pattuizioni conformi alla disciplina dettata dall’art. 1, comma 953, legge n. 145/2018 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2021, che aveva confermato la validità degli accordi patrimoniali stipulati prima del 3 ottobre 2010. Secondo il TAR, la norma mantiene gli accordi preesistenti nella loro efficacia, riconoscendo ai Comuni i proventi pattuiti con gli operatori energetici.

L’appello di Blu Solar Uno S.r.l. si fondava su diversi motivi, tra cui l’asserita nullità della convenzione per mancanza di causa, la pretesa illegittimità del vincolo patrimoniale in assenza di una reale controprestazione del Comune, nonché l’erroneo inquadramento normativo da parte del TAR. La società sosteneva inoltre che la convenzione non fosse stata oggetto di libera negoziazione e che la normativa regionale avrebbe impedito imposizioni non corrispondenti all’effettivo impatto ambientale dell’impianto.

Il Comune, dal canto suo, ha sempre ribadito la legittimità della propria richiesta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello. Ha ricostruito come, alla data della stipula (novembre 2009), si ritenesse legittima la pattuizione di soli contributi patrimoniali tra operatori e comuni – in coerenza con la disciplina dell’epoca e prima dell’adozione delle Linee Guida Nazionali del 2010 e dell’art. 1, comma 953, legge 145/2018. La successiva normativa, secondo i giudici, distingue il regime degli accordi antecedenti al 3 ottobre 2010 (che restano pienamente validi e produttivi di effetti) dal regime più restrittivo per gli accordi successivi.

Pertanto, le somme percepite dai Comuni in forza di tali convenzioni rimangono acquisite ai loro bilanci e concorrono a formare il reddito delle imprese energetiche. Elemento decisivo per la decisione è stato il riscontro che la convenzione oggetto di causa è stata sottoscritta dopo il rilascio dell’autorizzazione unica e senza che dalla sua sottoscrizione dipendesse l’esercizio dell’attività. Inoltre, le previsioni pattizie riflettono una volontà negoziale che non risulta affetta da coazione o vizio, secondo quanto già chiaramente delimitato dalla Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità della richiesta comunale e la validità della convenzione. Blu Solar Uno S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio per euro 8.000 oltre accessori. Sotto il profilo giuridico-economico, la decisione ribadisce la stabilità degli accordi economici stipulati tra operatori e Comuni nel periodo antecedente al 3 ottobre 2010, confermando nei bilanci degli enti locali le somme già riscosse in virtù di tali convenzioni.